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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16613/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava vizio di motivazione (violazione di legge, motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio relativo al reato previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 2014, n. 178. In particolare si contestava che non fosse specificata quale norma birmana fosse stata violata, che mancassero elementi per il fumus boni iuris; si ponevano obiezioni sulla rilevanza della documentazione societaria birmana, sulla tempistica del divieto che avrebbe interessato la società svedese Karnsund (divieto dal 15/8/2020 al 15/4/2021 mentre l'importazione sarebbe del 21/6/2021), e si sosteneva che la documentazione doganale dimostrasse il rispetto del Regolamento UE n. 995/2010.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata e solida la motivazione del Tribunale del riesame, fondata su elementi concreti d'indagine: documentazione fornita risultata incompleta e poco chiara (mancanza del "Company profile" dal Myanmar), precedenti formali che avevano inibito l'importazione dalla Myanmar per la società svedese (inibizione estesa, secondo il Tribunale, all'immissione nel mercato UE per tutto il 2021), e indizi di una triangolazione (Karnsund svedese, Woodmap italiana e OY finlandese) finalizzata ad eludere il divieto, con la Woodmap italiana che avrebbe formalmente effettuato l'importazione per favorire la reale destinataria del gruppo. La Corte ha inoltre rilevato che le ulteriori prove investigative richiamate dal Tribunale, non contestate nel ricorso, confermavano il quadro indiziario. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 ottobre 2014, n. 178, art. 6, comma 2

    La norma sanziona la commercializzazione di legno e derivati quando la commercializzazione è avvenuta in violazione della normativa applicabile nel Paese di produzione; il giudice ha ritenuto che, in sede cautelare, gli indizi raccolti fossero sufficienti per sospettare la violazione della normativa del Myanmar

  • Regolamento (UE) n. 995/2010

    Regolamento europeo n. 995 del 2010

    La documentazione doganale attestante conformità al Regolamento non è stata ritenuta risolutiva: la Corte ha ammesso che l'adempimento formale ai requisiti del Regolamento può risultare insufficiente ove emergano elementi che indicano elusioni o interposizioni finalizzate a eludere divieti del Paese di produzione

  • codice di procedura penale, art. 616

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salva la prova di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'art. 616 comporta l'onere delle spese e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale previsione fissando la somma in euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno resta applicabile l'onere delle spese e il pagamento stabilito dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In fase cautelare (sequestro probatorio) il giudice può ritenere sufficiente un insieme di indizi e documentazione incompleta per valutare il fumus boni iuris; non è richiesta la prova piena del diritto
  • La mera presentazione di documenti doganali conformi al Regolamento UE 995/2010 non esclude l'esistenza di elementi contrari se emergono indizi di artifici o triangolazioni volti a eludere divieti imposti dal Paese di produzione
  • La mancanza di documentazione chiave del paese d'origine (es. company profile) è un elemento probatorio rilevante e può giustificare misure cautelari ove generi ragionevoli dubbi sulla legittimità dell'origine della merce
  • I divieti imposti da autorità del paese di produzione possono operare non solo sulla data di acquisto ma anche sull'immissione sul mercato; i tentativi di interposizione formale di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale sono scrutinati come possibili elusioni
  • Chi impugna una misura cautelare deve contestare in modo specifico e argomentato gli elementi probatori indicati dal giudice di merito; omissioni o censure generiche sono inefficaci e possono condurre all'inammissibilità del ricorso
  • In caso di ricorso inammissibile trova applicazione l'art. 616 c.p.p.: il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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