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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1070/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione scolastica. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente comprovati il contenuto della sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza, il suo passaggio in giudicato, la rituale notifica all’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo riconosciuto di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria da determinarsi ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore ipotesi di inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere quanto dovuto, previa richiesta della parte. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 550,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sulla somma riconosciuta dalla sentenza da eseguire.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, ove sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notifica all’amministrazione obbligata e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice deve ordinare l’esecuzione degli obblighi conformativi e patrimoniali risultanti dal giudicato.
  • La costituzione dell’amministrazione non esclude l’accoglimento del ricorso per ottemperanza quando essa non dimostri di avere adempiuto né deduca fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione accertata con il giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo e ponendo gli oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario investito di una funzione pubblicistica sostitutiva, deve riferire al giudice dell’ottemperanza sulle operazioni compiute e depositare gli atti tramite il processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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