Ordinanza n. 319/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della scheda valutativa nr. 20 emessa dalla Legione Carabinieri Lazio, stazione di -OMISSIS- - relativa al periodo dal -OMISSIS- - conosciuta in data 22 maggio 2023, recante la qualifica finale di “superiore alla media” espressa nei confronti della ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti d'interesse della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa n. 20, relativa a un periodo non indicato, con qualifica finale "superiore alla media"
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato per l'annullamento la scheda valutativa emessa dalla Legione Carabinieri Lazio, conosciuta il 22 maggio 2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti. Il giudice, ritenendo necessario acquisire elementi per la decisione, ha ordinato all'Amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., richiamando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio riconducibili anche all'art. 1 c.p.a. L'Amministrazione dovrà depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni documento o chiarimento utile entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata ordinata alla segreteria la comunicazione del provvedimento e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
celerità, effettività e concentrazione del giudizio
I principi richiamati giustificano l'adozione di misure istruttorie funzionali alla definizione tempestiva ed effettiva della controversia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere
Costituisce la base normativa del potere del giudice di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito degli atti e degli elementi necessari per la decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.
È richiamato quale fondamento processuale degli adempimenti istruttori ordinati.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.
È richiamato quale fondamento processuale degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti disponibili non consentono di decidere la controversia, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione, entro un termine prefissato, il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che l'ordinanza istruttoria anticipi la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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