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Sentenza

Sentenza n. 1408/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 470/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 470 del 15 maggio 2024, passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con attribuzione di euro 500,00 per ciascun anno, nonché il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.477,88 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, accertando la notifica della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché la sentenza del Tribunale di Firenze era stata notificata al Ministero il 23 maggio 2024, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 27 febbraio 2025. Nel merito, ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, escludendo dalla presente ottemperanza la condanna alle spese disposta dal giudice ordinario, in quanto estranea alla domanda di esecuzione considerata. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato considerato necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario prodotta in giudizio era munita dell’attestazione di conformità prevista dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto, riconosciuto dal giudice ordinario, alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    È la disposizione contrattuale richiamata quale fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario può essere proposta quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto precettivo del titolo entro un termine assegnato nella sentenza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di persistente inottemperanza.
  • L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal contenuto del giudicato e dalla domanda esecutiva: le statuizioni estranee alla specifica domanda di esecuzione, come la condanna alle spese del giudizio definito dal giudice ordinario, possono essere escluse dall’ordine di conformazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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