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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero parziale di un rimborso IVA relativo a beni e servizi acquistati per realizzare o ristrutturare un immobile destinato a ristorante, costruito su un terreno di proprietà di una società terza. Deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia non fosse specifico; dall'altro, la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'inerenza dei costi potesse derivare dalla futura destinazione dell'immobile all'attività di ristorazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo era privo di autosufficienza e prospettava, comunque, una censura riconducibile all'error in procedendo anziché alla violazione di legge indicata. Il secondo era generico e non colpiva la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ammesso in astratto l'inerenza rispetto a ricavi futuri, ma aveva rilevato la mancata prova concreta dell'effettivo avvio dell'attività e della riconducibilità della gestione alla società. La Corte ha inoltre ribadito che, per detrarre l'IVA sui costi di costruzione o ristrutturazione di un immobile appartenente a terzi, occorre provare sia un titolo giuridico opponibile all'Amministrazione che legittimi l'utilizzo dell'immobile, sia l'inerenza dei costi all'attività d'impresa. Il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate 3.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    specificità dei motivi di appello

    I motivi di appello devono indicare specificamente le censure rivolte alla decisione di primo grado. Nel caso concreto, la censura della società è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per errata qualificazione del vizio denunciato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa

    La detrazione IVA richiede che i costi siano inerenti all'attività economica e che, quando riguardano un immobile di proprietà altrui, l'impresa dimostri un titolo giuridico che le consenta di utilizzare il bene e che sia opponibile all'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, alla luce della Sesta direttiva 77/388/CEE

    L'inerenza può riferirsi anche alla preparazione di future attività e alla potenziale produzione di ricavi, ma deve essere concretamente collegata all'esercizio dell'impresa e supportata da adeguata documentazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La violazione di norme processuali costituisce, in linea generale, un error in procedendo riconducibile al n. 4, mentre il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

Massime di principio

  • La detrazione IVA per costi relativi a un immobile di proprietà di terzi non dipende soltanto dalla destinazione dichiarata dall'impresa: è necessario dimostrare un titolo giuridico valido e opponibile che legittimi l'utilizzo dell'immobile.
  • L'inerenza può sussistere anche per costi sostenuti in vista di ricavi futuri, ma deve risultare da elementi concreti che colleghino l'investimento all'attività economica effettivamente esercitata o ragionevolmente avviabile.
  • In assenza di contratti di locazione, affitto, superficie o altro titolo documentato, i costi di costruzione o ristrutturazione sostenuti su beni altrui rischiano di essere considerati non inerenti e quindi non detraibili.
  • Il contribuente deve provare non solo la finalità imprenditoriale iniziale dell'investimento, ma anche, quando contestato, l'effettivo seguito dell'attività e la riconducibilità della gestione alla propria impresa.
  • Nel giudizio tributario, l'appello deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata; la riproposizione generica delle difese già svolte o motivi formulati senza autosufficienza possono comportare l'inammissibilità.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non la censurano realmente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche quando la questione astratta prospettata sia corretta.

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