Sentenza del 23/03/2016 n. 5706 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero parziale di un rimborso IVA relativo a beni e servizi acquistati per realizzare o ristrutturare un immobile destinato a ristorante, costruito su un terreno di proprietà di una società terza. Deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia non fosse specifico; dall'altro, la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'inerenza dei costi potesse derivare dalla futura destinazione dell'immobile all'attività di ristorazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo era privo di autosufficienza e prospettava, comunque, una censura riconducibile all'error in procedendo anziché alla violazione di legge indicata. Il secondo era generico e non colpiva la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ammesso in astratto l'inerenza rispetto a ricavi futuri, ma aveva rilevato la mancata prova concreta dell'effettivo avvio dell'attività e della riconducibilità della gestione alla società. La Corte ha inoltre ribadito che, per detrarre l'IVA sui costi di costruzione o ristrutturazione di un immobile appartenente a terzi, occorre provare sia un titolo giuridico opponibile all'Amministrazione che legittimi l'utilizzo dell'immobile, sia l'inerenza dei costi all'attività d'impresa. Il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate 3.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
specificità dei motivi di appello
I motivi di appello devono indicare specificamente le censure rivolte alla decisione di primo grado. Nel caso concreto, la censura della società è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per errata qualificazione del vizio denunciato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa
La detrazione IVA richiede che i costi siano inerenti all'attività economica e che, quando riguardano un immobile di proprietà altrui, l'impresa dimostri un titolo giuridico che le consenta di utilizzare il bene e che sia opponibile all'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, alla luce della Sesta direttiva 77/388/CEE
L'inerenza può riferirsi anche alla preparazione di future attività e alla potenziale produzione di ricavi, ma deve essere concretamente collegata all'esercizio dell'impresa e supportata da adeguata documentazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La violazione di norme processuali costituisce, in linea generale, un error in procedendo riconducibile al n. 4, mentre il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
Massime di principio
- La detrazione IVA per costi relativi a un immobile di proprietà di terzi non dipende soltanto dalla destinazione dichiarata dall'impresa: è necessario dimostrare un titolo giuridico valido e opponibile che legittimi l'utilizzo dell'immobile.
- L'inerenza può sussistere anche per costi sostenuti in vista di ricavi futuri, ma deve risultare da elementi concreti che colleghino l'investimento all'attività economica effettivamente esercitata o ragionevolmente avviabile.
- In assenza di contratti di locazione, affitto, superficie o altro titolo documentato, i costi di costruzione o ristrutturazione sostenuti su beni altrui rischiano di essere considerati non inerenti e quindi non detraibili.
- Il contribuente deve provare non solo la finalità imprenditoriale iniziale dell'investimento, ma anche, quando contestato, l'effettivo seguito dell'attività e la riconducibilità della gestione alla propria impresa.
- Nel giudizio tributario, l'appello deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata; la riproposizione generica delle difese già svolte o motivi formulati senza autosufficienza possono comportare l'inammissibilità.
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non la censurano realmente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche quando la questione astratta prospettata sia corretta.
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