Sentenza del 20/06/2024 n. 17038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. 1101/2013/30107 per TARSU 2013, con cui era stata contestata alla società l’omessa denuncia e attribuita alla superficie scoperta adibita a parcheggio la categoria A4 (depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi e garages), per un importo complessivo di 23.667 euro. La contribuente sosteneva che l’area scoperta dovesse avere una categoria e una tariffa specifiche, perché non omogenea ai garages coperti quanto a potenzialità di produzione dei rifiuti; chiedeva quindi la disapplicazione del regolamento comunale. Con i motivi successivi denunciava anche omessa pronuncia e omesso esame della questione. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando l’atto affinché fosse riformulato con una tariffa inferiore; la CTR aveva accolto l’appello dell’ente impositore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia, poiché la CTR aveva esaminato sia la domanda di disapplicazione sia l’equiparazione, e quelle relative alla classificazione: la scelta comunale rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa e l’omogeneità va valutata in astratto, sulla base della simile potenzialità di produzione dei rifiuti. Il contribuente può tuttavia provare in concreto che la tassazione è manifestamente sproporzionata rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili; nel caso specifico la minore produzione di rifiuti era stata allegata genericamente e senza richiesta di prova. Confermata quindi la decisione della CTR e la legittimità dell’inquadramento dell’area nella categoria A4. Spese dell’intero giudizio compensate per il mutamento della giurisprudenza. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
In materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall' art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre n. 507, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente il regolamento comunale se individua un concreto vizio di legittimità; non può invece sostituire la propria valutazione a quella tecnico-amministrativa del Comune sulla classificazione delle categorie.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68
Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citato D.Lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili
Le categorie tariffarie possono includere beni con capacità di produzione di rifiuti simile, non necessariamente identica; la comparabilità si valuta in astratto. Resta possibile la prova concreta che la tariffa applicata sia manifestamente sproporzionata rispetto ai rifiuti producibili.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 2
le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti
La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte produttori di rifiuti. Le esclusioni e le riduzioni non scattano automaticamente: il contribuente deve allegare e provare i presupposti che le giustificano.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti
Le riduzioni tariffarie richiedono che il contribuente deduca e dimostri i relativi presupposti; la mera allegazione di una condizione che potrebbe giustificarle non è sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il rigetto dell’impugnazione comporta il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il Comune può raggruppare nella stessa categoria tariffaria attività o superfici con potenzialità di produzione dei rifiuti simile; non è necessario che la capacità sia identica. L’omogeneità si valuta in astratto, in relazione alle caratteristiche tipiche dei beni e delle attività.
- La contestazione secondo cui una superficie produce meno rifiuti di un’altra non basta, da sola, a ottenere la disapplicazione del regolamento: occorre indicare un concreto vizio di legittimità, non limitarsi a criticare il merito della scelta tariffaria.
- Il contribuente può contrastare l’applicazione della tariffa dimostrando in concreto che l’imposizione è manifestamente non commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili, oppure che ricorrono i presupposti per un’esclusione o una riduzione. Le allegazioni devono essere specifiche e supportate da prova.
- La discrezionalità comunale nella definizione delle categorie e delle tariffe non è illimitata: deve rispettare la funzione del tributo e il principio di proporzionalità, evitando di addebitare a una categoria costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti che può produrre.
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