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Sentenza

Sentenza del 20/06/2024 n. 17058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento n. 1121/2014/4043 per la TARSU 2010, con cui era contestata l’omessa denuncia e assoggettata a tassazione, per Euro 26.100, l’area scoperta concessa alla ricorrente, classificata nella categoria A4 insieme a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi e garages. La cooperativa sosteneva che il regolamento comunale dovesse prevedere una sottocategoria e una tariffa distinta per i parcheggi scoperti, ritenuti diversi dai garages per potenzialità di produzione di rifiuti; contestava inoltre la discrezionalità comunale nella classificazione e denunciava motivazione apparente della sentenza regionale. Invocava la violazione degli artt. 65 e 68 del D.Lgs. 507/1993, degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. 546/1992, degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992. Era stata inoltre eccepita l’efficacia di un giudicato relativo a un’annualità precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso il giudicato sull’annualità precedente, perché la produzione di rifiuti e le eventuali cause di esonero o riduzione possono variare da un periodo d’imposta all’altro. Ha rigettato il primo e il terzo motivo: il giudice tributario può disapplicare un regolamento solo in presenza di specifici vizi di legittimità, non per sindacare il merito della scelta tecnico-amministrativa comunale; la categoria può accomunare beni con capacità simile, non identica, di produrre rifiuti, e parcheggi scoperti e garages sono stati ritenuti omogenei in astratto. Resta possibile per il contribuente provare in concreto che l’imposizione sia manifestamente sproporzionata rispetto al volume o alla natura dei rifiuti, ma nel caso le allegazioni sulla minore produzione erano generiche e non provate. È stato rigettato anche il secondo motivo: la motivazione della CTR era sintetica ma consentiva di comprendere il ragionamento seguito e superava il minimo costituzionale. La sentenza della CTR, che aveva riformato la decisione parzialmente favorevole della CTP e accolto l’appello dell’ente, resta quindi ferma. Spese dell’intero giudizio compensate per il mutamento della giurisprudenza; dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall' art. 7 , comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre n. 507, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

    Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un regolamento comunale solo quando siano individuati specifici vizi di legittimità. Non può sostituirsi al Comune nel valutare l’opportunità o il merito tecnico della classificazione tariffaria.

  • Art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citato D.Lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

    Le categorie comunali devono riunire beni con potenzialità di produzione di rifiuti simile, non necessariamente identica; l’omogeneità si valuta in astratto. Il contribuente può tuttavia provare in concreto la manifesta sproporzione del prelievo o i presupposti per esenzioni e riduzioni.

  • Art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Per quanto riguarda la censurata applicazione indistinta della tariffa unitaria al metro quadro agli immobili inclusi nella categoria A 4 e a quelli ricompresi nella categoria E 4, si ricorda, inoltre, che l'imposta è dovuta, ai sensi dell' art. 62 , comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 , per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

    La TARSU si collega all’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte potenzialmente produttivi di rifiuti, salvo le esclusioni previste. Esenzioni e riduzioni non spettano automaticamente: il contribuente deve allegarne e provarne i presupposti.

  • Art. 66 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Per quanto riguarda la censurata applicazione indistinta della tariffa unitaria al metro quadro agli immobili inclusi nella categoria A 4 e a quelli ricompresi nella categoria E 4, si ricorda, inoltre, che l'imposta è dovuta, ai sensi dell' art. 62 , comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 , per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

    Le riduzioni tariffarie previste dall’art. 66 richiedono che il contribuente deduca e dimostri i relativi presupposti; non conseguono automaticamente alla sola presenza della situazione di fatto invocata.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 111, comma 6, della Costituzione

    La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 comma 6 Cost.

    La motivazione è apparente solo se, pur formalmente presente, non rende possibile controllare il percorso logico della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente se espone ragioni comprensibili e verificabili.

Massime di principio

  • La classificazione tariffaria comunale può includere nella stessa categoria beni con capacità simile, ma non identica, di produrre rifiuti; l’omogeneità va valutata in astratto e non impone categorie separate per ogni differenza d’uso o struttura.
  • La contestazione della maggiore tariffa o della minore produzione di rifiuti non basta a ottenere la disapplicazione del regolamento: occorre indicare e dimostrare un concreto vizio di legittimità, non limitarsi a criticare il merito della scelta comunale.
  • Il contribuente può superare la classificazione generale dimostrando in concreto che il prelievo è manifestamente sproporzionato rispetto al volume o alla natura dei rifiuti producibili, oppure provando i presupposti di un’esenzione o riduzione.
  • Le esenzioni e le riduzioni TARSU/TARI non operano automaticamente: chi le invoca deve allegare e provare i fatti che le giustificano.
  • Un giudicato relativo a un’annualità tributaria precedente non vincola automaticamente per gli anni successivi quando la produzione di rifiuti o i presupposti di esenzione e riduzione possono variare nel tempo.
  • La motivazione della sentenza non è apparente per il solo fatto di essere breve: deve però consentire di ricostruire e controllare le ragioni della decisione.

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