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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14389/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Genchi impugnava la conferma della condanna basata, a suo dire, su una valutazione errata e non corroborata delle intercettazioni telefoniche del 22 dicembre 2012 e contestava l'esclusione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) con riferimento al suo ruolo e alle caratteristiche della sostanza. Lambiase deduceva, oltre a censure sulla valutazione delle intercettazioni, la violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem), sostenendo che per gli stessi fatti e nel medesimo arco temporale era già intervenuta pronuncia definitiva che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, per cui la riapertura di accertamento sui medesimi fatti sarebbe vietata.

La decisione

Per Genchi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i giudici hanno ritenuto aspecifici i motivi che chiedevano diverso apprezzamento delle intercettazioni e delle deduzioni sul fatto di lieve entità, richiamando il principio che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità, non riscontrata. Genchi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Lambiase la Corte di Cassazione ha invece accolto il motivo relativo all'art. 649 c.p.p.: ha constatato che nei precedenti giudizi vi era stata assoluzione per insussistenza del fatto relativamente all'art. 73 e che la Corte territoriale non aveva valutato se si trattasse del medesimo fatto storico; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Lambiase e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Bari. Le altre censure relative a Lambiase non sono state esaminate per sopravvenuta rimozione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso è stata oggetto di valutazione quanto alla possibile applicazione della riduzione per fatto di lieve entità (comma 5) e alla coincidenza con precedenti giudizi

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma relativa alla particolare fattispecie sanzionatoria (produzione/importazione/recettazione) utilizzata nel quadro delle precedenti sentenze a fini di accertamento della continuazione e del vincolo con altri reati

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Principio del ne bis in idem processuale: la Cassazione ha richiamato la necessità di valutare la identità del fatto storico quando sussiste una precedente pronuncia definitiva, rilevando che l'assoluzione intervenuta impedisce la riconsiderazione degli stessi fatti senza un'analisi sulla identità materiale

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi di Genchi aspecifici e reiterativi, quindi non idonei a riformare le valutazioni di merito

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Dispositivo che prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicato nei confronti di Genchi con contestuale sanzione pecuniaria per colpa nella proposizione del ricorso

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Norma che consente l'assoluzione per insussistenza del fatto; nel precedente procedimento è intervenuta assoluzione ai sensi di questa disposizione, fatto che ha fondato la doglianza di Lambiase

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è, di regola, questione di merito affidata ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • La derubricazione alla fattispecie di fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva e motivata di quantità, ruolo dell'imputato e modalità di condotta; semplici rilievi generici o reiterativi non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Il principio del ne bis in idem processuale impone di verificare l'identità del fatto storico rispetto a una pronuncia definitiva: un'assoluzione per insussistenza del fatto impedisce che il medesimo fatto sia di nuovo giudicato senza specifica e argomentata valutazione di diversità fattuale.
  • Se la Cassazione accerta l'esistenza di un giudicato che impedisce il prosieguo per talune imputazioni, la sentenza va annullata limitatamente alla posizione interessata e la questione rimessa al giudice a quo per le conseguenze processuali e sostanziali, eventualmente con rinvio a diversa sezione per nuovo giudizio.
  • La proposizione di ricorso per Cassazione deve essere specifica e confrontare espressamente la motivazione impugnata: censure meramente reiterative delle istanze di merito sono dichiarate inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria qualora la colpa nella proposizione del ricorso sia evidente.

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