Cassazione Penale, Sentenza n. 21612/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il ricorrente censura violazione di legge e difetto/mancata analisi della motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen., sostenendo che la revoca si sarebbe fondata sull'erroneo presupposto del riconoscimento di responsabilità per i fatti del 7 settembre 2025 e lamentando l'omessa valorizzazione degli elementi positivi (ultimo reato antecedente nel 2012, rispetto delle prescrizioni, rapporti positivi con C.I.M., SER.D. e U.E.P.E.). Richiesta di annullamento dell'ordinanza per manifesta illogicità e omissione di confronto con indicatori giurisprudenziali e con la sentenza n. 24/2025 della Corte costituzionale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'affidamento basata su una valutazione complessiva della pericolosità attuale del ricorrente e non solo sull'episodio del 7 settembre 2025; ha richiamato il carattere discrezionale della valutazione di incompatibilità della violazione con la prosecuzione della prova (art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354) e ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che ha fatto riferimento a fatti gravi, aggressivi e minacciosi con lesioni a terzi. La Corte ha inoltre precisato che il Tribunale può valutare anche fatti costituenti reato non ancora definiti in sede penale e che la revoca può essere disposta ex nunc o ex tunc secondo la gravità (se emerge inesistenza ab initio dell'adesione rieducativa). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354
"l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"
La revoca richiede due presupposti (violazione e incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento); la valutazione dell'incompatibilità è discrezionale e il giudice deve motivare logicamente e adeguatamente l'uso del potere revocatorio
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 7 marzo 2025
Valorizza la valutazione autonoma del magistrato di sorveglianza: il giudice può considerare condotte costituenti reato anche se non ancora definite da sentenza irrevocabile nel contesto del controllo continuativo sulla misura alternativa
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez.1, sent. n.13376/2019; Sez.1, n.27711/2013; Sez.1, n.23943/2001)
Precisa che la revoca non consegue automaticamente alla mera violazione ma dipende da un apprezzamento di merito del Tribunale di sorveglianza, soggetto a sindacato in Cassazione solo sulla logicità e adeguatezza della motivazione; può essere disposta con efficacia ex tunc se il comportamento dimostra mancanza ab initio di adesione al percorso rieducativo
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova richiede due elementi: una violazione concreta e la sua inconciliabilità con la prosecuzione della misura; non basta la sola violazione
- La decisione circa l'incompatibilità è discrezionale e il giudice di sorveglianza deve motivare in modo logico ed esaustivo l'esercizio del potere revocatorio; il sindacato della Cassazione riguarda la logicità e adeguatezza della motivazione
- Il Tribunale di sorveglianza può valutare ai fini della revoca anche fatti costituenti reato non ancora definitivamente accertati in sede penale, purché tale valutazione sia adeguatamente motivata
- La revoca può avere efficacia ex nunc o ex tunc: quest'ultima è giustificata se i fatti dimostrano che sin dall'inizio mancava adesione al processo rieducativo
- Il comportamento recente e grave dell'affidato può prevalere sui precedenti periodi di buona condotta: la prosecuzione della misura si basa su una prognosi continua di non pericolosità
- Per resistere efficacemente a una revoca, l'affidato deve documentare tempestivamente elementi concreti che smentiscano la pericolosità attuale (relazioni U.E.P.E./servizi sociali anteriori alla decisione, elementi di fatto confutanti l'episodio contestato); documentazione acquisita dopo la revoca può risultare ininfluente
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