Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1151

Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Normativa europea32021R1151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro normativo dell’ETIAS introducendo e precisando le condizioni di accesso ai dati ECRIS-TCN per le verifiche sui richiedenti esenti da visto. A tal fine modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, limita l’accesso ai soli dati pertinenti e prevede che gli indicatori relativi a condanne per terrorismo o altri reati gravi possano essere consultati dall’ETIAS e dal VIS secondo regole rigorose. Vengono inoltre disciplinati i collegamenti tecnici con l’ESP, la conservazione dei log e le statistiche trasmesse da eu-LISA.

Modifica i regolamenti (UE) 2019/816 ed (UE) 2019/818 per disciplinare l’accesso dell’ETIAS ai dati ECRIS-TCN e, più in generale, le condizioni di interoperabilità necessarie alle verifiche di sicurezza sui richiedenti autorizzazione di viaggio.

Ambito di applicazione

Si applica al trattamento e alla consultazione, nell’ambito dell’ETIAS, dei dati contenuti in ECRIS-TCN e nel quadro dell’interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell’UE. Riguarda in particolare l’Unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS, le autorità competenti elencate nel regolamento ECRIS-TCN, eu-LISA e i sistemi collegati tramite l’ESP e il CIR. L’ambito è limitato ai cittadini di paesi terzi condannati negli Stati membri; salvo una specifica eccezione, le disposizioni si applicano anche ai cittadini dell’Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e sono stati oggetto di condanne negli Stati membri. Non si applica alla Danimarca; l’Irlanda è esclusa dall’adozione e dall’applicazione secondo il protocollo n. 21. Il regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE.

Regolamento (UE) 2021/1151: accesso dell’ETIAS ai dati ECRIS-TCN e interoperabilità con i sistemi UE

Il regolamento completa l’assetto dell’ETIAS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1240, disciplinando le condizioni di accesso ai dati del sistema ECRIS-TCN e le necessarie interconnessioni con il quadro di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione. L’intervento si colloca nel più ampio pacchetto normativo del 2021 sull’interoperabilità ETIAS e mira a consentire verifiche di sicurezza più efficaci, nel rispetto del principio di stretta necessità e delle limitazioni di accesso.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, l’ETIAS è destinato a valutare se la presenza nel territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi esenti da visto possa comportare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico. Per rendere operativa tale valutazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare, tramite interoperabilità, l’EES, il VIS, il SIS, Eurodac, ECRIS-TCN e i dati Europol. Il presente regolamento, insieme ai regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152, stabilisce quindi le regole tecniche e giuridiche per la consultazione automatizzata e per l’individuazione dei riscontri positivi.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda il trattamento delle informazioni sull’identità dei cittadini di paesi terzi condannati negli Stati membri, al fine di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne. Con una limitata eccezione, le disposizioni si estendono anche ai cittadini dell’Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo e che siano stati condannati negli Stati membri. Le finalità espresse sono tre: sostenere il VIS nelle valutazioni di minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica, sostenere l’ETIAS nelle verifiche di sicurezza e agevolare la corretta identificazione delle persone.

Dati trattati e indicatori relativi alle condanne

Il regolamento integra ECRIS-TCN con un indicatore specifico per i cittadini di paesi terzi condannati per terrorismo o per altri reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, quando tali reati siano punibili nel diritto nazionale con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni. Per il terrorismo la finestra temporale è di 25 anni; per gli altri reati è di 15 anni. L’indicatore include anche il codice dello Stato membro di condanna. Inoltre, tra i dati di identificazione rilevanti viene chiarito il riferimento al numero o tipo e numero dei documenti di identificazione, inclusi i titoli di viaggio, con l’autorità di rilascio.

Accesso ai dati e limiti di consultazione

L’accesso agli indicatori e ai codici dello Stato membro di condanna è fortemente limitato: possono consultarli solo il sistema centrale del VIS e il sistema centrale ETIAS, nei casi e per le verifiche previste dai rispettivi regolamenti. Gli altri soggetti non vedono tali dati, salvo l’autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione con indicatore. Il regolamento chiarisce inoltre che un riscontro positivo ECRIS-TCN non prova di per sé l’esistenza della condanna: la conferma deve provenire dalle informazioni dei casellari giudiziali degli Stati membri interessati.

Meccanismo ETIAS, ESP e CIR

Con l’inserimento dell’articolo 7 ter, l’Unità centrale ETIAS ottiene il diritto di accedere e consultare i dati ECRIS-TCN, ma solo sui registri dotati dell’indicatore e solo secondo le modalità previste dal regolamento ETIAS. Le unità nazionali ETIAS possono utilizzare i dati ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali prima delle valutazioni e decisioni previste dagli articoli 26 e, se del caso, 28 del regolamento (UE) 2018/1240. Il CIR è collegato all’ESP per consentire le verifiche automatizzate e il sistema centrale ETIAS utilizza l’ESP per confrontare i dati ETIAS con i dati ECRIS-TCN secondo la tabella di corrispondenza dell’allegato II.

Conservazione, log e statistiche

Gli indicatori sono cancellati automaticamente alla scadenza del periodo di conservazione generale oppure, se anteriore, dopo 25 anni per il terrorismo o 15 anni per gli altri reati. Per le consultazioni ETIAS deve essere conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN nel CIR e nell’ETIAS. Inoltre, eu-LISA deve trasmettere ogni mese alla Commissione statistiche sulla registrazione, conservazione e scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN, incluse quelle sui record con indicatore; le statistiche devono essere anonime e non idonee a identificare persone fisiche.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/818

Nel CIR vengono conservati, separati logicamente dagli altri dati, anche quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, ai fini delle verifiche ETIAS. Tali dati restano accessibili solo secondo le regole speciali previste dal medesimo regolamento 2019/816. Quanto all’ESP, esso può avviare le attività per le verifiche automatizzate ETIAS solo quando siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.

Applicazione territoriale e entrata in vigore

Il regolamento non vincola la Danimarca e non si applica nel suo territorio; l’Irlanda non partecipa all’adozione e, salvo diversa notifica nei termini del protocollo, non è vincolata né soggetta all’applicazione. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e raccordo con ETIAS

Il regolamento inserisce nel sistema ECRIS-TCN la base giuridica per consentire all’Unità centrale ETIAS di utilizzare i dati ECRIS-TCN, al fine di sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza mediante una valutazione approfondita del rischio per i richiedenti prima del loro arrivo alle frontiere esterne. La modifica si coordina con i regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152, che completano il quadro dell’interoperabilità ETIAS con gli altri sistemi di informazione dell’UE e con i dati Europol.

Ambito di applicazione soggettivo e funzionale

Il regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull’identità dei cittadini di paesi terzi condannati negli Stati membri, per individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. Con l’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni si applicano anche ai cittadini dell’Unione con doppia cittadinanza. Le finalità dichiarate sono: supportare il VIS nelle valutazioni su ordine e sicurezza pubblica, supportare l’ETIAS nelle verifiche di sicurezza e agevolare la corretta identificazione delle persone.

Definizione delle autorità competenti

Viene estesa e precisata la nozione di "autorità competenti" includendo le autorità centrali, Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS e l’Unità centrale ETIAS, che possono accedere o interrogare ECRIS-TCN nei limiti previsti dal regolamento.

Nuovi dati e indicatori in ECRIS-TCN

Tra i dati trattati è precisato il numero o tipo e numero dei documenti di identificazione, compresi i titoli di viaggio, con indicazione dell’autorità di rilascio. È introdotto un indicatore che segnala, ai fini del VIS e dell’ETIAS, le condanne per terrorismo nei 25 anni precedenti o per altri reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 nei 15 anni precedenti, purché punibili nel diritto nazionale con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale di durata massima non inferiore a tre anni; l’indicatore include anche il codice dello Stato membro di condanna.

Accesso limitato agli indicatori e ai codici dello Stato membro

Gli indicatori e i codici dello Stato membro di condanna sono accessibili soltanto al sistema centrale del VIS, per le verifiche previste dal regolamento (CE) n. 767/2008, e al sistema centrale ETIAS, per le verifiche automatizzate previste dal regolamento (UE) 2018/1240. Tali dati non sono visibili ad altre autorità, salvo l’autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato il registro con indicatore.

Conseguenze del riscontro positivo e uso dei risultati

In caso di riscontro positivo, il sistema centrale o il CIR trasmettono automaticamente all’autorità competente le informazioni sugli Stati membri in possesso di precedenti penali e i relativi numeri di riferimento, insieme alle informazioni di identità. Le informazioni di identità possono essere usate solo per verificare l’identità della persona interessata. Il risultato dell’interrogazione può essere utilizzato solo per richiedere informazioni ai sensi della decisione quadro 2009/315/GAI, per una richiesta ex articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, per il VIS o per sostenere l’obiettivo dell’ETIAS.

Accesso ETIAS a ECRIS-TCN e verifiche automatizzate

È inserito l’articolo 7 ter, che riconosce all’Unità centrale ETIAS il diritto di accedere e consultare i dati ECRIS-TCN, ma solo sui registri ai quali sia stato aggiunto l’indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). L’accesso avviene solo secondo le modalità del regolamento (UE) 2018/1240 ed è utilizzabile per verifiche dell’Unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, queste ultime ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali prima delle valutazioni e decisioni previste dagli articoli 26 e, se del caso, 28 del regolamento ETIAS.

Interoperabilità tecnica con CIR ed ESP

Il CIR è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate previste dagli articoli 20, 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240. Per tali verifiche, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per confrontare i dati ETIAS con i dati ECRIS-TCN muniti dell’indicatore, secondo la tabella delle corrispondenze contenuta nell’allegato II.

Conservazione e cancellazione degli indicatori

Gli indicatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono rimossi automaticamente alla scadenza del periodo di conservazione generale oppure, se precedente, dopo 25 anni dalla creazione per le condanne per terrorismo o dopo 15 anni per le condanne per altri reati.

Finalità del trattamento e registri

I dati del sistema centrale e del CIR sono trattati solo per individuare gli Stati membri con informazioni sui precedenti penali, per supportare il VIS e per supportare l’ETIAS. I dati nel CIR sono inoltre trattati, conformemente al regolamento (UE) 2019/818, per facilitare la corretta identificazione delle persone. Per le consultazioni ETIAS è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN eseguiti nel CIR e nell’ETIAS, secondo l’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.

Statistiche e ruolo di eu-LISA

eu-LISA deve trasmettere mensilmente alla Commissione statistiche sulla registrazione, conservazione e scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e sull’implementazione di riferimento ECRIS, comprese quelle sui record contenenti l’indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Le statistiche devono essere anonime e non devono consentire l’identificazione di persone fisiche.

Tabella delle corrispondenze per i confronti ETIAS-ECRIS-TCN

L’allegato II elenca i dati ETIAS da confrontare con i corrispondenti dati ECRIS-TCN: cognome, cognome alla nascita, nomi precedenti, altri nomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanze, tipo e numero del documento di viaggio, paese o autorità di rilascio. Questa tabella costituisce la base tecnica del matching automatizzato.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/818

Nel CIR, ai fini dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240, sono conservati separatamente i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, accessibili solo secondo le modalità previste da quest’ultimo. Inoltre, l’ESP può avviare le attività per le verifiche automatizzate ETIAS solo quando siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, nei limiti dei protocolli applicabili a Danimarca e Irlanda.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità dei sistemi di informazione uecooperazione giudiziaria in materia penalesicurezza internaprotezione dei datifrontiere e visti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.