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Sentenza

Sentenza n. 1234/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del rigetto dell’istanza di accesso inerente gli atti a base del provvedimento adottato il 7.2.2024 dalla Commissione centrale di revoca del beneficio della capitalizzazione

Giustizia amministrativa202405436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, anche tacito o parziale, di accesso alla nota del Servizio Centrale di Protezione, alla documentazione asseritamente costituente la prassi in materia di protezione e assistenza e, con motivi aggiunti, al verbale illustrativo della collaborazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. chiedendo l’ostensione degli atti richiamati nel verbale del 7 febbraio 2024 della Commissione centrale competente, che aveva revocato il beneficio della capitalizzazione. In particolare, l’istanza amministrativa riguardava la nota del 19 dicembre 2023 del Servizio Centrale di Protezione e la asserita prassi normativa primaria e regolamentare secondo cui il bene individuato nel progetto di reinserimento non avrebbe potuto essere intestato a persona diversa dal collaboratore. Con motivi aggiunti il ricorrente ha reiterato la richiesta relativa alla prassi e ha chiesto anche l’ostensione del verbale illustrativo della propria collaborazione del 5 ottobre 2016. Il giudice ha rilevato che quest’ultima richiesta non era stata previamente formulata all’amministrazione e che, pertanto, mancava una determinazione amministrativa, anche tacita, suscettibile di impugnazione mediante il rito sull’accesso. Quanto alla nota del 19 dicembre 2023, essa era stata resa disponibile durante il giudizio mediante deposito documentale dell’amministrazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. La domanda residua relativa alla prassi è stata ritenuta infondata perché l’accesso documentale presuppone l’esistenza e la detenzione di uno specifico documento amministrativo, mentre dagli atti e dalle difese non risultava che la prassi fosse stata formalizzata in una circolare o in altro documento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile la richiesta formulata con motivi aggiunti avente a oggetto il verbale illustrativo della collaborazione del 5 ottobre 2016, poiché tale documento non era stato richiesto in sede amministrativa e mancava quindi una previa determinazione dell’amministrazione. Ha dichiarato parzialmente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda relativa alla nota del 19 dicembre 2023 del Servizio Centrale di Protezione, essendo stata la nota conosciuta dal ricorrente a seguito del deposito degli atti del 16 luglio 2024. Ha respinto nel merito la richiesta di accesso alla asserita prassi in materia di protezione e assistenza, osservando che la prassi amministrativa consiste in una condotta uniforme degli uffici, non costituisce fonte del diritto e non necessariamente si traduce in un documento. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera d), l. 241/1990, l’accesso può riguardare soltanto una rappresentazione materiale di atti o fatti già detenuta dall’amministrazione; non può invece imporre la formazione, elaborazione o raccolta di dati né consentire un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Poiché non risultava l’esistenza di una circolare o di altro documento formalizzato contenente la prassi invocata, la relativa istanza non poteva essere accolta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito in materia di accesso presuppone una precedente determinazione dell’amministrazione sull’istanza di accesso, anche nelle forme del silenzio; non può essere utilizzato per ottenere per la prima volta in giudizio un documento mai richiesto all’amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile parziale inammissibilità e improcedibilità della domanda di accesso.

  • art. 22, comma 1, lettera d), l. 241/1990

    “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”

    Il documento amministrativo deve consistere in una rappresentazione materiale di atti o contenuti già detenuti dalla pubblica amministrazione; l’accesso non può avere a oggetto una prassi non formalizzata in documenti.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    L’accesso non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione e deve riguardare documenti specificamente individuati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio di cui all’art. 116 c.p.a. presuppone una previa istanza di accesso e una determinazione amministrativa, espressa o tacita, sul documento richiesto; è quindi inammissibile la richiesta formulata per la prima volta con motivi aggiunti o direttamente in giudizio senza previa investitura dell’amministrazione.
  • L’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 ha necessariamente a oggetto uno o più documenti amministrativi già esistenti e detenuti dalla pubblica amministrazione; non può imporre all’amministrazione di formare, elaborare o raccogliere nuovi dati o documenti.
  • La prassi amministrativa, intesa come comportamento uniforme degli uffici non avente carattere obbligatorio, non costituisce di per sé una fonte del diritto né un documento amministrativo ostensibile, salvo che sia stata formalizzata in una rappresentazione documentale, quale una circolare o altro atto.
  • L’accesso documentale non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione e richiede l’individuazione di documenti specifici.
  • La conoscenza del documento durante il giudizio, per effetto del deposito da parte dell’amministrazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di accesso relativa a quel documento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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