Parere n. 99/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Giovanna e Giovanni Iannone (Avv. Fabrizio Genco), per l’annullamento del provvedimento del Comune di Castelvetrano prot. 37796 del 17 giugno 2024, con cui è stata respinta l’istanza prot. 22992 del 10 aprile 2024, recante richiesta di revoca della voltura della concessione cimiteriale in favore del signor Michele Galvano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego comunale di autotutela relativo alla voltura della concessione cimiteriale in favore del controinteressato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, quali eredi del precedente titolare di una cappella gentilizia sita nel cimitero monumentale di Castelvetrano, hanno impugnato il provvedimento comunale del 17 giugno 2024 con cui è stata respinta la loro istanza di revoca in autotutela della voltura della concessione cimiteriale disposta in favore del controinteressato. Hanno dedotto la violazione della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 68 del regolamento comunale cimiteriale, chiedendo inoltre l'accertamento del proprio diritto a permanere nella titolarità della concessione e la condanna del Comune e del controinteressato alle spese. L'Ufficio legislativo e legale ha rilevato che l'atto effettivamente lesivo era la determina dirigenziale n. 119 del 22 dicembre 2023, con cui era stato disposto il subentro del controinteressato nella concessione, mai tempestivamente impugnata. È stata inoltre esaminata l'ammissibilità, in sede di ricorso straordinario, delle domande di accertamento e di condanna.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto integralmente inammissibile. Quanto alla domanda di annullamento, il Collegio ha rilevato che la lesione delle posizioni giuridiche dei ricorrenti derivava dalla determina dirigenziale n. 119 del 22 dicembre 2023, recante il subentro del controinteressato nella titolarità della concessione, e non dal successivo diniego di autotutela del 17 giugno 2024. I ricorrenti, pur avendo conosciuto la voltura nell'aprile 2024, non hanno impugnato la determina entro il termine decadenziale, limitandosi a chiedere l'esercizio dell'autotutela e poi a impugnare il relativo diniego. Una volta consolidatosi l'atto lesivo, l'impugnazione del mero diniego di autotutela non poteva procurare alcun vantaggio utile, con conseguente carenza di interesse e inammissibilità. Sono state dichiarate inammissibili anche le domande di accertamento e di condanna, poiché il ricorso straordinario previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente una tutela caducatoria mediante annullamento di atti amministrativi definitivi.
Osservazioni
Determina dirigenziale n. 119 del 22 dicembre 2023
L'atto effettivamente lesivo era la determina con cui il Comune aveva disposto il subentro del controinteressato nella titolarità della concessione cimiteriale. La sua mancata impugnazione entro i termini decadenziali ha determinato il consolidamento dell'atto e l'inammissibilità dell'impugnazione successiva del solo diniego di autotutela.
Diniego di autotutela del 17 giugno 2024
L'impugnazione del diniego di autotutela non è idonea a rimettere in discussione l'atto presupposto ormai non tempestivamente impugnato, né può procurare ai ricorrenti un'utilità concreta e attuale.
Domanda di accertamento e domanda di condanna
Le domande di accertamento del diritto alla titolarità della concessione e di condanna del Comune e del controinteressato sono inammissibili in sede di ricorso straordinario, rimedio avente natura tipicamente impugnatoria e limitato all'annullamento di atti amministrativi definitivi.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
«Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse»
La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio giustiziale tipicamente impugnatorio, rivolto contro atti amministrativi definitivi e finalizzato a una pronuncia costitutiva di annullamento; non consente la proposizione autonoma di domande di accertamento o di condanna.
legge n. 241/1990
È stata richiamata dai ricorrenti quale parametro della dedotta illegittimità del diniego di autotutela, ma il Collegio non ha esaminato nel merito tale censura, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 68 del regolamento comunale cimiteriale approvato con delibera n. 91 del 26 ottobre 2021
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere il proprio diritto sulla cappella gentilizia; la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la lesione lamentata deriva direttamente da un provvedimento amministrativo presupposto, il ricorrente deve impugnare tempestivamente tale provvedimento; la successiva impugnazione del diniego di autotutela non consente di eludere i termini decadenziali né di ottenere l'annullamento dell'atto ormai consolidato.
- La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende né riapre il termine per impugnare il provvedimento originariamente lesivo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana è un rimedio giustiziale di natura tipicamente impugnatoria, diretto all'annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.
- In sede di ricorso straordinario sono inammissibili autonome domande di accertamento o di condanna, anche quando siano connesse all'impugnazione, poiché il rimedio offre una tutela essenzialmente caducatoria.
Inammissibilità del ricorso straordinario sulla voltura di una concessione cimiteriale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da privati eredi del precedente titolare di una cappella gentilizia nel cimitero monumentale di Castelvetrano. Il ricorso era rivolto contro il diniego comunale di revoca in autotutela della voltura della concessione cimiteriale in favore di un controinteressato.
Premesse e domanda
I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale del 17 giugno 2024, con cui era stata respinta l'istanza del 10 aprile 2024 volta a ottenere il ritiro della voltura. Hanno dedotto:
- la violazione delle norme della legge n. 241 del 1990;
- la violazione dell'art. 68 del regolamento comunale cimiteriale, approvato con delibera n. 91 del 26 ottobre 2021;
- il proprio diritto a permanere nella titolarità della concessione;
- la condanna del Comune e del controinteressato alle spese del procedimento.
Sequenza degli atti
Dagli atti risultava che il Comune aveva adottato la determina dirigenziale n. 119 del 22 dicembre 2023, avente a oggetto il subentro nelle concessioni d'uso di aree cimiteriali, disponendo il subentro del controinteressato nella titolarità della concessione già riferibile alla dante causa dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno dichiarato di avere appreso dell'esistenza della voltura nell'aprile 2024. Invece di impugnare direttamente la determina, hanno presentato un'istanza di autotutela il 10 aprile 2024. Dopo il diniego comunale del 17 giugno 2024, hanno presentato una seconda istanza di riesame il 24 settembre 2024 e, soltanto il 14 ottobre 2024, hanno proposto ricorso straordinario contro il diniego espresso di autotutela. Il Comune è rimasto silente sulla seconda istanza.
Atto lesivo e mancata impugnazione tempestiva
Il Collegio ha ritenuto che la lesione lamentata fosse direttamente riconducibile alla determina n. 119 del 22 dicembre 2023, cioè all'atto che aveva disposto il subentro del controinteressato. Tale provvedimento non era stato impugnato né in sede giurisdizionale né mediante ricorso straordinario.
La richiesta di autotutela non sostituisce l'impugnazione dell'atto lesivo e non riapre i termini decadenziali. Di conseguenza, una volta consolidatasi la determina per mancata impugnazione, il ricorso contro il successivo diniego di autotutela non poteva procurare ai ricorrenti alcun vantaggio concreto e attuale. La domanda di annullamento è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Limiti oggettivi del ricorso straordinario
Il Collegio ha richiamato l'art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Da tale previsione deriva la natura tipicamente impugnatoria del rimedio, diretto a ottenere l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto illegittimo mediante una pronuncia costitutiva di annullamento. Per questa ragione sono state dichiarate inammissibili anche:
- la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti a permanere nella titolarità della concessione;
- la domanda di condanna del Comune e del controinteressato.
Conclusione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato integralmente inammissibile, senza esaminare nel merito le censure riferite alla legge n. 241 del 1990 e all'art. 68 del regolamento comunale cimiteriale.
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