Cassazione Penale, Sentenza n. 2659/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano: (1) l'erroneo riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., sostenendo che la vittima non aveva concorso all'evento e dunque la fattispecie attenuante non poteva applicarsi; (2) il rigetto della richiesta di condanna dell'imputata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili, lamentando che non erano state formalmente informate dell'avvenuto deposito della richiesta di patteggiamento e del consenso del P.M. prima dell'udienza in cui si sono costituite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha rilevato che la parte civile non può impugnare in cassazione il capo della sentenza relativo alla pena concordata con patteggiamento, essendo il suo potere di impugnazione limitato ai casi previsti dall'art. 576 c.p.p.; pertanto la censura sull'applicazione dell'attenuante speciale è fuori dai limiti impugnatori. Sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre pronunce) secondo cui la costituzione di parte civile è preclusa o, comunque, non dà diritto alle spese quando la costituzione avviene in udienza fissata per la decisione sull'applicazione della pena già richiesta; nel caso di specie la richiesta di patteggiamento e il consenso del P.M. erano stati depositati prima dell'udienza, e gli atti erano accessibili alle parti civili, sicché il rigetto della domanda di rimborso spese è risultato corretto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina il delitto e prevede, al comma 7, una circostanza attenuante speciale; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'applicazione di tale attenuante nel quadro del patteggiamento non sia impugnabile dalla parte civile in cassazione
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
Regola il procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata riguarda l'esito di tale procedimento e rientra nei limiti che escludono l'impugnazione della parte civile in cassazione
art. 447 cod. proc. pen.
Disposizioni sull'udienza per l'applicazione della pena: la giurisprudenza collegata riconosce che chi si costituisce in udienza già destinata al rito del patteggiamento non può ragionevolmente aspirare alla condanna risarcitoria e al rimborso spese
art. 576 cod. proc. pen.
Limita i casi in cui la parte civile può proporre ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato tale norma per escludere l'ammissibilità del ricorso dei danneggiati contro il capo penale derivante dal patteggiamento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 (D'Avino) e altre pronunce citate
Principio secondo cui la costituzione di parte civile è preclusa o non dà diritto alle spese quando la costituzione avviene in udienza già volta a decidere sull'applicazione della pena; principio esteso a fattispecie analoghe e utilizzato per valutare la legittimità della richiesta di rimborso spese
Massime di principio
- La parte civile ha limiti molto ristretti per proporre ricorso per cassazione: non può impugnare in cassazione il capo della sentenza concernente la pena applicata con patteggiamento, salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 576 c.p.p.
- Quando la richiesta di patteggiamento e il consenso del P.M. sono stati depositati prima dell'udienza, la persona offesa, se si costituisce in quell'udienza, è considerata consapevole del carattere definitorio della seduta e normalmente non può ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle spese sostenute.
- La possibilità di ottenere il rimborso delle spese da parte della persona offesa dipende dalla tempestività della costituzione rispetto all'accordo: se la costituzione è anteriore all'accordo formale, può sorgere diritto alle spese; se avviene successivamente o in udienza già dedicata al patteggiamento, il rimborso è precluso.
- Se la parte offesa non è stata messa formalmente al corrente dell'accordo e non ha potuto accedere agli atti contenenti la richiesta di patteggiamento, può essere legittima la sua costituzione e possibile ottenere il ristoro delle spese; pertanto è cruciale verificare la disponibilità effettiva di accesso agli atti prima della costituzione.
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: verificare tempestivamente negli uffici giudiziari l'esistenza di istanze di patteggiamento o del consenso del P.M., costituirsi prima di eventuali atti di accordo formali o richiedere espressa comunicazione; conservare e documentare l'impossibilità di accesso agli atti se si intende chiedere il rimborso delle spese.
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