Sentenza n. 6495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 01126/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR per la Puglia n. 1126/2023, che aveva annullato l'intimazione di pagamento relativa al prelievo supplementare latte e dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sull'impugnazione del pignoramento presso terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il produttore agricolo aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 28 ottobre 2021, con richiesta di pagamento di euro 352.847,02 per prelievi supplementari latte relativi alle annate 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007 e 2007-2008, nonché, con motivi aggiunti, il successivo pignoramento presso terzi. Il TAR aveva accolto il ricorso contro l'intimazione. AGEA ha appellato la sentenza, producendo per la prima volta in appello documenti diretti a dimostrare l'interruzione della prescrizione del credito e richiedendone l'ammissione ai sensi dell'art. 104 c.p.a. L'appellato ha contestato l'ammissibilità della nuova documentazione, rilevando che AGEA era stata destinataria dell'ordine istruttorio del TAR di depositare tutta la documentazione relativa alla vicenda, e ha inoltre dedotto di non aver ricevuto la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione. Il Consiglio di Stato ha esaminato l'ammissibilità dei documenti, la durata della prescrizione del capitale e degli interessi, gli effetti interruttivi dei precedenti giudizi e delle relative pronunce, nonché la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale e speciale.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivamente prodotta dopo uno specifico ordine istruttorio rimasto ineseguito, la documentazione amministrativa relativa alle precedenti intimazioni e alla richiesta di rateizzazione. Sono stati invece ammessi i provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, poiché il giudicato esterno costituisce eccezione rilevabile anche d'ufficio e la sua considerazione è necessaria per evitare contrasti tra giudicati. Quanto alla prescrizione, il capitale relativo al prelievo supplementare latte è soggetto al termine ordinario decennale, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale; il termine breve del regolamento CE n. 2988/1995 non si applica al credito statale per prelievo supplementare latte. La cartella asseritamente notificata il 16 marzo 2015 non è stata prodotta e la sua ricezione non è stata ammessa dal debitore. Per le annate 2002-2003 e 2003-2004, gli atti interruttivi utilizzabili risalivano a epoca anteriore al decennio precedente l'intimazione del 28 ottobre 2021, anche considerando i periodi di sospensione: il credito è stato quindi ritenuto prescritto e il relativo annullamento è stato confermato. Per le annate 2006-2007 e 2007-2008, invece, le pronunce giudiziarie del 2012 e del 2017 hanno interrotto la prescrizione e l'intimazione del 2021 è intervenuta entro il successivo decennio: il TAR è stato pertanto riformato su questo punto e il ricorso di primo grado è stato respinto limitatamente a tali pretese. È stata confermata nel resto la sentenza appellata, compresa la statuizione sul pignoramento, non oggetto di riforma. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Limita la produzione di nuovi documenti in appello; il limite non opera per i documenti che attestano la formazione di un giudicato, quando l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio.
art. 106 c.p.a.
Richiamato quale rimedio revocatorio correlato al rischio di contrasto tra giudicati.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale ipotesi di revocazione per contrasto tra giudicati.
art. 2943, comma 1, c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
L'interruzione della prescrizione può derivare anche dall'azione giudiziale promossa dal debitore, quando l'amministrazione, costituendosi, ribadisca la propria pretesa creditoria e la richiesta di pagamento.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Il giudizio interruttivo fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale e, nel caso previsto, sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Si applica agli interessi sul prelievo supplementare, trattandosi di obbligazione autonoma soggetta a prescrizione quinquennale.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
Determina la sospensione della prescrizione per 106 giorni, dal 1° aprile al 15 luglio 2019.
art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Determina la sospensione della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009
Richiamato con riferimento alle intimazioni di pagamento relative ai prelievi supplementari latte; la documentazione concernente tali intimazioni non è stata ammessa perché tardivamente prodotta.
art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995
Il termine prescrizionale breve riguarda le irregolarità pregiudizievoli per gli interessi finanziari dell'Unione e non si applica ai prelievi supplementari latte, per i quali il credito statale resta assoggettato alla disciplina nazionale.
Massime di principio
- La produzione per la prima volta in appello di documenti omessi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio deve essere esclusa; fanno eccezione i documenti che attestano la formazione di un giudicato, poiché l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio e deve essere considerata per evitare contrasti tra giudicati.
- Il credito relativo al prelievo supplementare latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, poiché il prelievo costituisce una misura patrimoniale connessa al superamento delle quote individuali e non una prestazione periodica.
- Gli interessi dovuti sul prelievo supplementare latte costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al capitale e sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
- L'azione giudiziaria promossa dal debitore può interrompere la prescrizione anche quando il giudizio abbia natura impugnatoria, se l'amministrazione, costituendosi, ribadisce la sussistenza del credito e la richiesta di pagamento.
- In assenza della prova della notifica della cartella di pagamento o di altri atti interruttivi tempestivi, il credito per prelievi supplementari relativi a periodi anteriori al decennio precedente l'intimazione deve essere dichiarato prescritto; pronunce giudiziarie intervenute entro tale decennio possono invece interrompere la prescrizione e consentire il recupero del credito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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