Cassazione Civile, Ordinanza n. 04123/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
In una procedura espropriativa avviata per la delocalizzazione di un abitato e la realizzazione delle opere connesse, il comune aveva occupato d’urgenza una porzione di terreno edificabile di proprietà privata, senza redigere il verbale di immissione in possesso. Successivamente era stato disposto l’esproprio e il proprietario aveva promosso giudizio per la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e dell’indennità per l’occupazione d’urgenza sino al decreto di esproprio, deducendo che non vi fosse stata una stima definitiva idonea a consentire opposizione alla stima e chiedendo che si tenesse conto anche di un pozzo insistente sul fondo e del pregiudizio arrecato alle residue proprietà. La Corte d’appello aveva liquidato l’indennità di esproprio sulla base del valore venale del bene, escludendo il valore del pozzo perché abusivo e non sanato. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 29 d.lgs. 150/2011 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto con rito sommario e con ricorso, nonostante non si trattasse di opposizione alla stima ex art. 54 T.U. espropri, e perché la disciplina previgente avrebbe imposto l’atto di citazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, contestando che la corte territoriale avesse recepito la CTU senza adeguata illustrazione del calcolo del valore venale e senza considerare correttamente l’abusività del pozzo ai fini della quantificazione dell’indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 54 del T.U. espropriazioni, pur richiamando nella rubrica le sole opposizioni alla stima, disciplina anche la domanda di determinazione giudiziale dell’indennità, e che tali controversie sono soggette al rito di cui all’art. 29 d.lgs. 150/2011; la natura processuale della norma comporta l’applicazione del principio tempus regit actum, sicché la domanda proposta nel 2016 era correttamente soggetta a quel rito. Ha altresì ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale e che la CTU recepita dal giudice di merito aveva comunque motivato il valore unitario dell’area sulla base di indagini di mercato; inoltre, la sentenza impugnata aveva considerato il pozzo abusivo, escludendone il valore, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del comune alle spese.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 327/2001
"comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità"
la disposizione non disciplina solo l'opposizione alla stima, ma anche la domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio; il rinvio alle controversie del comma comporta l'applicazione del rito speciale.
art. 29 d.lgs. 150/2011
si applica alle controversie relative alla determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio richiamate dall'art. 54 T.U. espropri.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o contraddittorietà.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo nel valutare l'eventuale omissione di pronuncia.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, in presenza di questione di diritto infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti, di evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito confermando il dispositivo.
art. 19 L. 865/1971
richiamato dalla parte ricorrente come base della pretesa opposizione alla stima, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'inquadramento processuale della domanda.
art. 20 L. 865/1971
richiamato dalla parte ricorrente quale riferimento alla disciplina della stima, senza incidenza decisiva sull'esito.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per gli effetti conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, quando ricompresa nell'ambito dell'art. 54 T.U. espropri, è soggetta al rito speciale previsto dall'art. 29 d.lgs. 150/2011, anche se la controversia non sia qualificata come opposizione alla stima in senso stretto.
- In tema di espropriazione, il dato decisivo è la natura processuale della disciplina applicabile al giudizio introdotto, sicché opera il principio tempus regit actum rispetto alla proposizione della domanda.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile la mera insufficienza, con la conseguenza che l'adesione del giudice di merito a una CTU adeguatamente argomentata è normalmente sufficiente.
- Se il giudice di merito ha comunque esaminato un fatto rilevante, l'omessa o diversa formulazione di una specifica argomentazione non integra di per sé vizio di legittimità quando la decisione risulti coerente con le risultanze considerate.
- Nella determinazione dell'indennità espropriativa non può essere attribuito valore a opere abusive insistenti sul bene espropriato, ove non sanate, con conseguente esclusione di tale voce dalla stima.
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