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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08145/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio della motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena per il reato del capo B) (intestazione fittizia) già divenuto irrevocabile, poichè la Corte avrebbe considerato il ruolo nell'associazione mafiosa (capo A) nonostante l'assoluzione definitiva dal reato associativo; non avrebbe tenuto conto dei precedenti giudizi di rinvio, dell'effettivo ruolo marginale dell'imputato nelle condotte del capo B) e della carenza di un accertamento del valore del bene stimato dalla polizia giudiziaria; (2) vizio della motivazione e violazione di legge per non aver riconosciuto e applicato la continuazione esterna fra il reato del capo B) (irrevocabile dall'08/06/2015) e i reati già giudicati con sentenza irrevocabile del 25/01/1996, con conseguente illegittima determinazione autonoma e peggiorativa del trattamento sanzionatorio in violazione del divieto di reformatio in peius nei giudizi di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio. I punti decisivi: è stata accertata la validità dell'unificazione (continuazione) tra il reato del capo B) e i reati già irrevocabilmente giudicati nel 1996; il venire meno della condanna per il capo A) non impedisce che permanga il legame di continuazione tra capo B) e i fatti del 1996; la sentenza impugnata è dunque erronea e va annullata. La Cassazione ha poi impartito al giudice di rinvio le indicazioni per la nuova quantificazione della pena: rispettare il divieto di reformatio in peius anche nei successivi giudizi di rinvio; confrontare le varie sentenze per individuare il trattamento meno sfavorevole per l'imputato (tenendo come limite le sanzioni stabilite con le sentenze del 1 marzo 2016 e del 3 novembre 2021); non valorizzare ai fini dell'art. 133 cod. pen. la condotta relativa al capo A) per la quale l'imputato è stato assolto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato di associazione mafiosa; la sentenza impugnata assolse GALLICO da questa fattispecie, e la Cassazione chiarisce che tale assoluzione impedisce di valorizzare quella condotta per aggravare la pena per altri reati.

  • art. 416-bis.1 (ex art.7 legge 8 novembre 1991, n.356)

    Riferimento alla circostanza aggravante collegata all'associazione mafiosa; la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante con riguardo al capo B).

  • artt. 110 e 512-bis cod. pen.

    Indicano la cooperazione nel reato (concorso) e il reato di intestazione fittizia; il capo B) è stato giudicato in base a queste norme e la responsabilità per tale reato è divenuta irrevocabile.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena: la Corte di Cassazione richiama che non si può valorizzare la condotta riferibile al reato per il quale il soggetto è stato assolto (capo A) per aumentare la pena per il capo B).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti specifiche (reati mafiosi); invocata nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte richiede che la valutazione rispetti il giudicato e l'assoluzione intervenuta.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che limita la cognizione in sede di rinvio in presenza di giudicato sulla misura della pena; la Corte la applica per affermare i limiti del giudice di rinvio e il divieto di reformatio in peius.

  • art. 81 cod. pen. (cpv.)

    Riguarda la determinazione della pena in presenza di continuazione; la Corte precisa che il giudice di rinvio non può determinare una pena che costituisca un aggravamento rispetto a quanto già stabilito quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione.

  • giurisprudenza (principio del divieto di reformatio in peius nei giudizi di rinvio)

    Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023; Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023; Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019

    La Corte richiama plurime pronunce secondo cui il divieto di reformatio in peius si estende al giudizio di rinvio e ai successivi giudizi di rinvio: il confronto per individuare il trattamento meno deteriore deve considerare la sentenza di primo grado e le sentenze intervenute nei giudizi di rinvio, lasciando immodificabile in pejus l'esito più favorevole per l'imputato.

Massime di principio

  • Se per uno specifico reato si è formato un giudicato irrevocabile, il giudice di rinvio deve tenere conto di tale irrevocabilità e non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto agli esiti più favorevoli già intervenuti (divieto di reformatio in peius esteso ai rinvii).
  • L'assoluzione definitiva per un reato (es. associazione mafiosa) impedisce che la condotta relativa a quel reato sia valorizzata come elemento aggravante o come base per aumentare la pena relativa ad altri reati sulle quali permane il giudicato.
  • Quando è stata riconosciuta la continuazione (unificazione) fra reati in pronunce anteriori irrevocabili, tale collegamento deve essere valutato e, se operante, applicato nel giudizio di rinvio anche se una delle condanne relative è venuta meno; il venir meno di una condanna non annulla automaticamente il vincolo tra gli altri reati.
  • Nella quantificazione della pena in sede di rinvio il giudice deve confrontare le diverse decisioni pregresse e scegliere il trattamento meno sfavorevole per l'imputato, prendendo come limiti le sanzioni già inflitte o rideterminate nei precedenti gradi e tenendo conto delle circostanze attenuanti e delle condizioni personali dell'imputato.
  • Le valutazioni su elementi economici (valore di beni) devono fondarsi su accertamenti e non esclusivamente su stime soggettive della polizia giudiziaria; motivazioni che si basano su valutazioni non accertate possono essere censurate.

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