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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20797/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una società ritenuta dall'Ufficio "società di comodo" per mancato superamento del test di operatività ex art. 30 l. n. 724 del 1994, con determinazione di un reddito minimo presunto pari a euro 844.070,00. La Commissione tributaria regionale aveva però rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando due profili: da un lato, la natura di holding della contribuente, con partecipazioni in società del gruppo che avevano tutte ottenuto la disapplicazione della disciplina antielusiva; dall'altro, l'esistenza di una crisi del settore ittico documentata dai bilanci e dalle note integrative, idonea a giustificare il mancato superamento del test. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 30 l. n. 724 del 1994, sostenendo che la CTR aveva motivato in modo generico e che la circostanza dell'operatività o della disapplicazione riconosciuta alle partecipate non era decisiva per una holding mista, la quale svolgeva anche attività autonoma con propri asset produttivi; 2) violazione degli artt. 2423, 2426 e 2697 c.c., lamentando che la società non avesse provato l'asserito errore nella dichiarazione dei redditi rispetto ai valori di bilancio; 3) violazione dell'art. 30 l. n. 724 del 1994, dell'art. 168 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando l'impostazione del giudice di merito che, secondo l'Ufficio, avrebbe dovuto al più ridurre la base del reddito minimo espungendo le partecipazioni, applicando il provvedimento direttoriale del 2008 sulle disapplicazioni automatiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura dell'Agenzia mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e che la CTR avesse accertato in fatto, con motivazione non apparente, sia l'operatività della componente holding in considerazione della disapplicazione riconosciuta alle partecipate, sia la sussistenza di oggettive situazioni di crisi di settore, desunte da bilanci e note integrative, idonee a impedire il raggiungimento del reddito presunto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti per effetto del rigetto del primo: una volta ritenuta provata la ricorrenza di situazioni oggettive che giustificavano la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, non residuava spazio per la questione dei valori patrimoniali dichiarati o per la rideterminazione del reddito minimo. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società contribuente e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    comma 1; comma 4-bis; comma 4-ter

    La disciplina delle società di comodo si applica quando il test di operatività ha esito negativo; il contribuente può superare la presunzione provando l'esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito presunti. Per le holding, l'indagine può trasferirsi in larga parte sulle società partecipate; la disapplicazione può operare anche in forma parziale per le partecipazioni interessate.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come base procedimentale della disapplicazione delle norme antielusive, subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, che gli effetti elusivi non potevano verificarsi nella fattispecie concreta.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte qualifica come sostanziale richiesta di rivalutazione del merito una censura formalmente formulata come violazione di legge; per le sentenze depositate dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla veridicità del bilancio quale documento rappresentativo della situazione patrimoniale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare le affermazioni sulla non corrispondenza dei valori patrimoniali; la censura è stata assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio: spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni oggettive che impediscono il superamento del test di operatività.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La relativa preclusione non si applica nel caso di specie, perché l'appello era stato notificato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina del 2012.

  • d.l. n. 223 del 2006

    Le modifiche alla disciplina delle società di comodo si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

  • legge n. 248 del 2006

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006, rilevante per la decorrenza delle modifiche alla disciplina antielusiva.

  • d.lgs. n. 156 del 2015

    È menzionato solo per completezza evolutiva della disciplina, quale previsione successiva sulla dichiarazione in dichiarazione dei redditi delle condizioni per la disapplicazione.

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 23681 del 2008

    Individua ipotesi di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo, tra cui le società che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse dalla disciplina anche per accoglimento dell'istanza di disapplicazione.

Massime di principio

  • In materia di società di comodo, il superamento o meno del test di operatività è accertamento fondato su parametri legali e su una presunzione relativa, superabile dal contribuente mediante prova di specifiche situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito presunti.
  • La prova contraria del contribuente non richiede l'impossibilità assoluta di operare, ma la dimostrazione di una impossibilità in senso economico, ancorata a condizioni di mercato o a circostanze esterne, specifiche e non dipendenti da scelte imprenditoriali liberamente effettuate.
  • La valutazione sulla sussistenza delle cause di disapplicazione della disciplina antielusiva è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione degli elementi istruttori sotto la veste formale di violazione di legge.
  • Per le holding, l'indagine sull'operatività può essere correlata all'operatività delle società partecipate; quando le partecipate siano escluse dalla disciplina o abbiano ottenuto legittimamente la disapplicazione, ciò può rilevare anche per la partecipante, nei limiti della disapplicazione automatica o parziale prevista dalla disciplina applicabile.
  • Se il giudice di merito accerta, con motivazione basata su bilanci e documentazione contabile, la sussistenza di una crisi di settore o di altre circostanze oggettive ostative al raggiungimento del reddito minimo, la censura dell'Ufficio che si limiti a prospettare una diversa lettura dei documenti è inammissibilmente diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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