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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29792/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Schiavo, detentore regolare di un fucile da caccia calibro 12, fu trovato in possesso di 15 cartucce a pallini per fucile di calibro 16 non denunciate. Il Tribunale lo condannò per detenzione di munizioni senza denuncia (art. 697 c.p.). In cassazione il ricorrente sostenne che l'art. 26 L. 18 aprile 1975, n.110 consentirebbe la detenzione fino a "1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia" indipendentemente dal calibro, quindi le cartucce di calibro 16 sarebbero coperte dall'esenzione. La difesa quindi deduceva violazione di art. 26 L.110/1975 e art. 38 R.D. n.773/1931.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la correttezza della sentenza del Tribunale: l'esenzione prevista dall'art. 26 L.110/1975 riguarda solo le munizioni corrispondenti all'arma denunciata, non qualsiasi calibro; la detenzione delle cartucce di calibro 16, senza titolo abilitante e senza preventiva denuncia ai sensi dell'art. 38 TULPS, integra il reato di cui all'art. 697 c.p. Conseguentemente la condanna di primo grado (ammenda di euro 350,00) resta efficace; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 26)

    1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia

    L'esenzione dall'obbligo di denuncia per il detentore di armi riguarda la quantità indicata ma va riferita alle munizioni corrispondenti all'arma specificamente denunciata; non consente la detenzione di munizioni di calibro diverso dall'arma denunciata.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS, art. 38)

    Prevede l'obbligo di denuncia per il possesso di armi e munizioni; in mancanza del titolo o della denuncia la detenzione è illecita.

  • Codice penale (art. 697)

    Sanziona la detenzione di munizioni senza la necessaria denuncia o titolo abilitante; applicata nel caso per le cartucce di calibro 16 detenute senza dichiarazione.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cass. Sez. F, sent. n. 39539 del 06/08/2004 (Fumusa)

    Giurisprudenza conforme al principio che l'esenzione di cui all'art. 26 L.110/1975 riguarda le munizioni relative allo specifico modello di arma denunciata e non qualsiasi cartuccia per fucili da caccia.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Rilevata in relazione al principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa, può essere disposta la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; usata come riferimento per la determinazione della responsabilità nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'obbligo di denuncia prevista dall'art. 26 L.110/1975 va interpretata come limitata alle munizioni corrispondenti all'arma specificamente denunciata; non autorizza la detenzione di munizioni di calibro diverso dall'arma posseduta.
  • Il limite numerico di "1.000 cartucce" non implichi una deroga generale per tutti i calibri: il requisito quantitativo si applica per il munizionamento relativo all'arma denunciata.
  • La detenzione di munizioni di calibro non corrispondente all'arma denunciata richiede un titolo abilitante o la preventiva denuncia ai sensi del TULPS; in mancanza integra il reato di cui all'art. 697 c.p.
  • In giudizio di cassazione le questioni di interpretazione normativa strumentali a sostenere la non punibilità devono essere convincenti: argomentazioni già ritenute infondate in precedente giurisprudenza possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Chi detiene armi o munizioni deve conservare e poter esibire documentazione che colleghi munizionamento e arma denunciata; in assenza di corrispondenza il rischio di responsabilità penale e di sanzioni processuali aumenta.

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