Ordinanza n. 2873/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso n. 3090 del 2022: per l'annullamento 1. della Disposizione Dirigenziale n. 330 del 9/6/2022, notificata alla ricorrente in data 13/6/2022, con la quale il Comune di Napoli ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale nel locale ubicato in Napoli alla Via Enrico Pessina 76, condotto in locazione dalla ricorrente; 2. del verbale di ritiro dei documenti autorizzativi per l'esercizio di tale attività eseguito in data 13/6/2022, a seguito della notifica della D.D. 330/22; 3. della nota PG/797927 del 5/11/2021 richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 4. della nota PG/79214 del 2/2/2022 richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 5. della nota U.O.T.E PG/249571 del 30/3/2022, di contenuto sconosciuto, richiamata nel provvedimento di cui al sub 1, e dalla quale sarebbero stati contestati presunti abusi edilizi, che avrebbero determinato la sospensione dell'attività commerciale; 6. della nota prot. PG/447942 richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 7. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della soc. ricorrente; quanto al ricorso n. 3469 del 2022: 1. della Disposizione Dirigenziale n. 172 del 16/06/2022 (contenzioso amministrativo: 652/2021-360/12), notificata alla ricorrente in data 1/7/2022, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive eseguite in Napoli nei locali commerciali di Via Pessina 76, angolo Via Conte di Ruvo 1,2,3 ed in Napoli alla Via Conte di Ruvo 4; 2. della nota PG/797927 del 5/11/2021 richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 3. della PG/2021/249571 del 30/03/2022 richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 4. del verbale di sopralluogo n. 54143/2012/557959 del 28/7/2012, richiamato nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 5. del verbale di sopralluogo n. 54143/6046/ED/852650 del 7/11/2012, richiamato nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto 6. dell’Ordinanza di demolizione D.D. n. 39/A del 24/2/2014, richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di contenuto sconosciuto; 7. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente. quanto al ricorso n. 3576 del 2022: 1. della Disposizione Dirigenziale Disposizione Dirigenziale n. 418 del 19/07/2022, notificata alla ricorrente in data 19/7/2022, con la quale il Comune di Napoli ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale nel locale ubicato in Napoli alla Via Enrico Pessina 76, condotto in locazione dalla ricorrente; 2. della nota PG/533402 del 11/07/2022 comunicazione di avvio del procedimento dell’11/7/2022; 3. la nota prot. PG/2022/500065 del 29/6/2022 depositata nel ricorso RG. 3090/2022 in data 15/7/2022; 4. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della soc. ricorrente, già impugnati con ricorsi RR.GG. 3090/2022 e 3469/2022, ivi compresa la Disposizione Dirigenziale n. 39/A del 24/02/2014 e la Nota n. 94622 del 10/02/16 richiamate nel provvedimento di cui al sub. 1;. quanto al ricorso n. 4823 del 2022: - 1) della Disposizione Dirigenziale n. 172 del 16/06/2022 (contenzioso amministrativo: 652/2021-360/12), notificata ai ricorrenti in data 1/07/2022, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive, eseguite in Napoli, nei locali commerciali di Via Pessina 76, angolo Via Conte di Ruvo 1, 2, 3 e in Napoli, alla Via Conte di Ruvo 4; - 2) dell’ordinanza di demolizione D.D. n. 39/A del 24/02/2014, richiamata nel provvedimento sub 1), di contenuto sconosciuto e mai notificata ai proprietari dell’immobile; - 3) della nota PG/797927 del 5/11/2021, richiamata nel provvedimento sub 1), di contenuto sconosciuto; - 4) della PG/2021/249571 del 30/03/2022 richiamata nel provvedimento sub 1), di contenuto sconosciuto; - 5) del verbale di sopralluogo n. 54143/2012/557959 del 28/07/2012, richiamato nel provvedimento sub 1), di contenuto sconosciuto; - 6) del verbale di sopralluogo n. 54143/6046/ED/852650 del 7/11/2012, richiamato nel provvedimento sub 1), di contenuto sconosciuto; - 7) d’ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell'attività commerciale e di ripristino dello stato dei luoghi per presunti abusi edilizi
Esito
La controversia
Sono stati riuniti per connessione quattro ricorsi proposti dalla società conduttrice dei locali commerciali e dai proprietari degli immobili contro il Comune di Napoli. La società ha impugnato i provvedimenti dirigenziali che vietavano la prosecuzione dell'attività commerciale nei locali di via Enrico Pessina 76, nonché gli atti presupposti, e il provvedimento che ordinava il ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute abusive nei locali di via Pessina e via Conte di Ruvo. I proprietari hanno impugnato il medesimo ordine di ripristino, l'originaria ordinanza di demolizione e gli atti istruttori richiamati. Le questioni sostanziali dipendono dall'individuazione dei locali interessati dagli abusi, dalla loro eventuale incidenza sull'attività commerciale oggetto della segnalazione certificata, dalla trasformazione del piano interrato in volume utile, dall'eventuale collegamento o accorpamento tra i diversi locali e dalla qualificazione abusiva delle opere, anche alla luce dei giudicati penali richiamati. Il Collegio aveva già disposto una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Napoli, ma il verificatore non si è insediato, non ha avviato le operazioni e non ha depositato la relazione nel termine assegnato. La parte ricorrente ha quindi chiesto un rinvio per consentire l'espletamento dell'incombente.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni. Ha ritenuto la verificazione tecnica necessaria ai fini della decisione e ha reiterato i medesimi quesiti già formulati nelle precedenti ordinanze: individuazione dei locali cui si riferiscono gli abusi; incidenza degli abusi sulla legittimità dell'attività commerciale; trasformazione del piano interrato in volume utile; eventuale inclusione nel locale di via Pessina 76 dei vani prospicienti via Conte di Ruvo; riferibilità degli abusi al locale di via Pessina; qualificazione delle ulteriori opere come abusive; eventuale accorpamento tra i locali di via Pessina e via Conte di Ruvo 4. Per l'inerzia del precedente verificatore, il Collegio ne ha revocato l'incarico e ha nominato quale nuovo verificatore il Responsabile della U.O.S. Edilizia privata, pianificazione, abusivismo e materie delegate della Regione Campania, con facoltà di delega a un funzionario competente. La relazione dovrà essere depositata entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, secondo quanto indicato in motivazione. È stato posto provvisoriamente a carico della società ricorrente un acconto di euro 1.000,00 sugli oneri della verificazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
disporre verificazione tecnica
La verificazione è utilizzata quale incombente istruttorio necessario per accertare fatti tecnici rilevanti ai fini della decisione; in caso di inerzia del verificatore il giudice può revocare l'incarico e nominarne uno nuovo.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da accertamenti tecnici relativi alla consistenza dei luoghi, alla riferibilità delle opere e alla qualificazione degli abusi, il giudice può disporre verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
- La mancata attivazione del verificatore nominato e il mancato deposito della relazione nel termine assegnato legittimano il giudice a revocare l'incarico e a nominare un nuovo verificatore, reiterando i quesiti già ritenuti necessari.
- La verificazione può riguardare anche il rapporto tra abusi edilizi e legittimità dell'attività commerciale esercitata nei locali, quando tale rapporto costituisce il presupposto dei provvedimenti amministrativi impugnati.
- La nomina del verificatore e la fissazione del termine per il deposito della relazione sono funzionali alla prosecuzione del giudizio e non comportano una decisione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati.
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