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Ordinanza

Ordinanza n. 555/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 comma 6 cpa, formatosi sulla sentenza n°9699/2025, depositata in data 20/05/2025, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, II Sezione ter, ritualmente notificata in data 20/05/2025, con la quale veniva accolta la domanda del sottoscritto procuratore, finalizzata ad ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n°9925/2024 della Sezione Seconda ter del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositata il 17/05/2024, ritualmente notificata in pari data alla controparte, relativamente alla rifusione del contributo unificato versato nel giudizio RG n°2414/2023.

Giustizia amministrativa202513294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza di ottemperanza relativa alla rifusione del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando che il Commissario ad acta, nominato con la sentenza n. 9699/2025 per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 9925/2024, non aveva ancora provveduto al pagamento del contributo unificato dovuto. Dopo la notifica della sentenza e la formale istanza di insediamento del Commissario, il ricorrente ha chiesto in via principale la sostituzione del Commissario con un dirigente appartenente a un Ministero diverso da quello intimato e, in subordine, un nuovo ordine di esecuzione urgente della sentenza, con riconoscimento delle spese e restituzione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo limitatamente alla necessità di assicurare l’esecuzione del giudicato. Rilevato che il Commissario ad acta non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, ha ordinato al medesimo Commissario di dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza, concedendo una proroga del termine sino al 13 marzo 2026. Il testo non riferisce una sostituzione del Commissario, sicché tale richiesta non risulta accolta. Il Tribunale ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    reclamo avverso l’inadempimento del Commissario ad acta

    Consente di sottoporre al giudice dell’ottemperanza l’inadempimento del Commissario ad acta; nel caso concreto il reclamo ha condotto a un nuovo ordine di esecuzione e alla proroga del termine.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001

    Richiamato quale disposizione sui requisiti del dirigente ministeriale individuato come Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. è lo strumento per reagire all’inerzia o all’inadempimento del Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del giudicato.
  • Quando il Commissario ad acta non abbia ancora eseguito il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può ordinargli nuovamente di provvedere e prorogare il termine per l’esecuzione, individuando una nuova scadenza ritenuta congrua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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