Cassazione Penale, Sentenza n. 6990/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (reati ex artt. 495 e 651 c.p., in continuazione) lamentando: 1) omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) perché, secondo la difesa, mancava l'abitualità del comportamento; i precedenti indicati non costituirebbero pluralità di reati della stessa indole e comunque si sarebbero verificati dopo il fatto del 31/1/2018, per cui al momento del reato non esistevano precedenti; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena per la continuazione: mancata indicazione della pena base e della misura dell'aumento per ciascun reato satellite, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) considera "abituale" il comportamento anche se l'autore ha commesso, successivamente al reato oggetto del processo, almeno altri due illeciti della stessa indole, per cui l'eccezione sull'art. 131-bis è respinta. Sul secondo motivo ha invece rilevato un vizio che imponeva l'accertamento del decorso della prescrizione: la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., commessa il 31/1/2018, è prescritta (termine computato includendo la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, co. 4 del d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020), pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 651 c.p. e, eliminato l'aumento per continuazione, la pena complessiva è rideterminata in 8 mesi di reclusione; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere ostativa se ricorre l'abitualità; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'abitualità si valuta anche tenendo conto di illeciti commessi successivamente al fatto processato
art. 495 cod. pen.
Delitto contestato al ricorrente (rifiuto o falsa dichiarazione delle proprie generalità): la pena base e il suo utilizzo nella dosimetria sono stati oggetto della ricalcolo dopo l'eliminazione dell'aumento per continuazione
art. 651 cod. pen.
Contravvenzione contestata (dichiarazione di false generalità): dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte di cassazione
art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n. 18 conv. L. 24/4/2020 n. 27
Norma che ha sospeso termini processuali per 64 giorni, rilevante nel calcolo del termine di prescrizione
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sul computo e termini della prescrizione richiamate per stabilire la decorrenza ed estinzione del reato contravvenzionale
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (articolazione della pena base e delle circostanze) richiamati quale parametro della dosimetria
art. 81 cod. pen.
Limiti al cumulo e al rapporto di proporzione tra le pene: richiamato in relazione all'obbligo di motivare gli aumenti per continuazione
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)
Precedente di legittimità che stabilisce che l'abitualità può essere accertata anche sulla base di illeciti commessi successivamente al fatto per cui si procede
Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020 (Kostandin)
Conferma dell'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 131-bis, l'abitualità può risultare da successivi reati della stessa indole accertati incidentalmente
Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)
Affermata la necessità che il giudice, nel determinare la pena complessiva per continuazione, individui la pena base e motivi distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite
Sez. 3, n. 5908 del 11/1/2023 (Stabilini)
Richiama l'obbligo della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione quando il ricorso sia non inammissibile, anche se il motivo riguarda solo la misura della pena
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. l'abitualità del comportamento può essere valutata tenendo conto anche di illeciti commessi successivamente al fatto per cui si procede; quindi precedenti penali posteriori possono essere ostativi alla tenuità
- Il giudice deve dettagliare, nella motivazione della pena per continuazione, la pena base e la misura degli aumenti per ciascun reato satellite: la mera valutazione complessiva non è sufficiente
- Se da un controllo emerge la prescrizione di un capo di imputazione, la Corte di cassazione deve dichiararla d'ufficio anche se il ricorso riguarda solo vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati gli effetti delle sospensioni normative (es. sospensione per emergenza COVID); ciò può risultare determinante per l'estinzione del reato
- In caso di annullamento di un capo per prescrizione, il giudice di legittimità può eliminare l'aumento correlato alla continuazione e rideterminare la pena residua senza rinvio, se possibile per una valutazione più favorevole all'imputato
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