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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13994/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione nei confronti del giudice Tappeiner, proposta nel procedimento di reclamo avverso il decreto di archiviazione depositato in procedimento a carico di terzi. Denunciava: (i) errata interpretazione della nozione di "presentazione" che avrebbe escluso la spedizione per posta; (ii) irregolarità di luogo di presentazione, contestando che la richiesta fosse stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Bolzano anziché nella cancelleria del giudice competente; (iii) inesatta valutazione dell'incompatibilità del giudice Tappeiner per aver partecipato a un giudizio sulla revoca della misura di sorveglianza speciale; (iv) illegittimità della pronuncia de plano per manifesta infondatezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. richiede la "presentazione" dell'istanza di ricusazione presso la cancelleria del giudice competente escludendo la spedizione per posta; ha ribadito che la dichiarazione di ricusazione è atto personale e rigorosamente formale, da depositare nella cancelleria del giudice competente, e che la presentazione davanti al giudice che procede è irricevibile. Ha inoltre rilevato l'assenza della documentazione obbligatoria a supporto dei motivi e che non sussiste incompatibilità ai sensi delle norme richiamate per la vicenda rappresentata. Ha ritenuto legittima la decisione adottata "de plano" quando la richiesta è manifestamente infondata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen. (comma 3)

    La nozione di "presentazione" esclude la possibilità di inviare l'istanza di ricusazione a mezzo posta; l'atto deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente ad art. 38 per i requisiti formali della dichiarazione di ricusazione e la competenza a riceverla

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Distinzione tra "presentazione" dell'atto e altri mezzi di trasmissione; usato per argomentare che la legge distingue modalità diverse di deposito degli atti

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina espressamente il caso della "spedizione" dell'atto, distinta dalla "presentazione", utile a sostenere l'inammissibilità della spedizione per la ricusazione

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che le norme sulla presentazione di altri atti non si applicano alla ricusazione; gli artt. 37 e ss. non richiamano una norma equipollente

  • art. 34 (richiamato nel testo)

    Valutata la non applicabilità delle ipotesi di incompatibilità dedotte dal ricorrente nel caso di reclamo avverso provvedimenti di archiviazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e, se del caso, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è un atto personale e formale che deve essere presentato fisicamente nella cancelleria del giudice competente; la spedizione per posta è, di regola, inammissibile
  • Se la ricusazione è depositata davanti al "giudice che procede" anziché nella cancelleria del giudice competente, l'atto è irricevibile e può essere dichiarato inammissibile
  • La mancata allegazione della documentazione a sostegno dei motivi, quando richiesta a pena di inammissibilità, comporta l'inammissibilità dell'istanza
  • La mera partecipazione del giudice in altri procedimenti (es. valutazione di revoca di una misura) non determina automaticamente un'ipotesi di incompatibilità, salvo che non ricorra una fattispecie espressamente prevista dalla norma
  • La Corte può dichiarare "de plano" l'inammissibilità di una istanza quando la manifesta infondatezza è evidente, e ciò è compatibile con una motivazione anche articolata
  • Per evitare inammissibilità, la parte deve curare la forma del deposito (luogo e modalità), l'osservanza dei termini e l'allegazione dei documenti richiesti; in caso di dubbio sulla competenza, è preferibile rivolgersi alla cancelleria del giudice competente prima dell'invio

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