Cassazione Civile, Ordinanza n. 26535/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare del 1991 e da una pluralità di atti dispositivi successivi compiuti dal promittente venditore in favore di familiari e di una società riconducibile alla famiglia. Gli originari attori avevano chiesto prima l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare e poi, in altra causa riunita, la declaratoria di simulazione e in subordine la revocatoria degli atti di trasferimento posti in essere dal debitore. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda di simulazione, rigettando sia l'art. 2932 c.c. sia la simulazione/revocatoria. La Corte d'appello, invece, ha accolto la domanda revocatoria, ritenendo sussistente un credito risarcitorio tutelabile e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e ai terzi, sulla base della sequenza di vendite, dei pignoramenti e dei rapporti familiari; poi ha accolto anche la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. I ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., sostenendo che il credito non fosse stato preventivamente accertato e che la prova della scientia damni fosse stata desunta solo dai rapporti familiari. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 279 e 187 c.p.c., lamentando l'asserita inversione dell'ordine logico delle decisioni tra domanda di esecuzione specifica e revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il credito tutelato dalla revocatoria non era limitato alla sola domanda definita con la sentenza finale, ma riguardava una serie di rapporti e giudizi; inoltre, ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente anche un credito eventuale, sicché il mancato accertamento definitivo del credito incide solo sull'eseguibilità della sentenza revocatoria e non sui suoi presupposti. Ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse fondato la scientia damni sul solo rapporto parentale, valorizzando anche ulteriori circostanze fattuali. Ha respinto il secondo motivo come infondato, chiarendo che non era applicabile la disciplina dell'ordine delle questioni di cui all'art. 279 c.p.c. perché si trattava di decisioni su domande riunite, e che il mancato rispetto dell'ordine logico non comporta nullità della sentenza. Sono state liquidate spese di cassazione in assenza di attività difensiva degli intimati e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e disatteso, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità di un credito anche eventuale; il mancato accertamento definitivo del credito non incide sui presupposti dell'azione ma solo sull'eseguibilità della sentenza revocatoria.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio non può essere letta isolando il solo vincolo familiare, ma va valutata insieme agli ulteriori elementi fattuali accertati dal giudice di merito.
art. 2932 c.c.
L'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica può incidere sulla fase esecutiva della revocatoria, ma non elimina ex post i presupposti già esistenti dell'azione revocatoria.
art. 279 c.p.c.
La disciplina dell'ordine delle questioni non è richiamabile quando il giudice decide su domande riunite; in ogni caso, la scansione logica delle questioni non determina nullità automatica della decisione.
art. 187 c.p.c.
La doglianza sull'ordine di trattazione delle questioni è stata ritenuta infondata alla luce della distinzione tra successione cronologica dell'attività del giudice e quadro logico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente un credito eventuale o litigioso, purché esistente al momento dell'atto dispositivo impugnato; la mancata definitività dell'accertamento del credito non impedisce il giudizio di revocatoria, ma può solo incidere sulla concreta eseguibilità della relativa sentenza.
- La consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari convergenti; il mero rapporto di parentela, da solo, non basta necessariamente, ma può assumere rilievo insieme ad altre circostanze oggettive che rendano verosimile la conoscenza della situazione debitoria.
- Quando il giudice decide su domande riunite, la censura sull'ordine logico di decisione non può essere confusa con la disciplina dell'ordine delle questioni di cui agli artt. 276 e 279 c.p.c.; la sua eventuale violazione non determina di per sé nullità della sentenza.
- La verifica del rispetto dell'ordine tra questioni processuali e di merito non impone una sequenza rigida e inderogabile nella motivazione: conta il contenuto decisorio complessivo, non la cronologia interna delle valutazioni del giudice.
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