Sentenza del 22/05/2019 n. 3171 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IRAP - MEDICO CONVENZIONATO - STRUTTURA AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - NON SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata esclusa, poiché la mera presenza di spese modeste e di strumenti essenziali per l'esercizio della professione non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Per un medico convenzionato, l'imposta non è dovuta quando l'attività è svolta con mezzi minimi e senza un'organizzazione autonoma idonea a potenziare la capacità produttiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che non sussistesse il presupposto dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP. Le spese sostenute erano modeste e riguardavano esclusivamente i mezzi strettamente necessari allo svolgimento ordinario dell'attività di medico convenzionato, senza dipendenti, strutture o investimenti finalizzati ad ampliare il numero dei pazienti e ad accrescere il reddito.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP presuppone che l'attività professionale sia autonomamente organizzata. Tale requisito non ricorre quando il contribuente utilizza soltanto beni e strumenti indispensabili per lo svolgimento ordinario dell'attività, senza un apparato organizzativo eccedente il minimo necessario.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP dei professionisti occorre verificare in concreto se esista un'autonoma organizzazione, non limitandosi alla presenza di spese o beni strumentali.
- Le spese di entità modesta e i mezzi strettamente necessari all'attività professionale, da soli, non costituiscono prova sufficiente dell'autonoma organizzazione.
- Nel caso di un medico convenzionato, l'IRAP tende a non essere dovuta quando l'attività è svolta personalmente, con una dotazione minima e senza dipendenti, collaboratori o strutture finalizzate ad aumentare significativamente la capacità produttiva.
- La finalità degli investimenti e delle spese è rilevante: strumenti destinati al normale esercizio della professione hanno un peso diverso rispetto a quelli utilizzati per ampliare il numero dei pazienti o incrementare il reddito.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione effettiva del contribuente; la sola qualificazione professionale o l'esistenza di costi non dimostrano automaticamente il requisito dell'autonoma organizzazione.
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