Sentenza del 05/12/2019 n. 6798 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Accordo di ristrutturazione del debito - Terza datrice di ipoteca volontaria - Equitalia - Costituisce soggetto di natura privatistica - Ipoteca non iscritta nell'interesse dello Stato - Agevolazione fiscale - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il mancato riconoscimento dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990, in relazione all'ipoteca volontaria concessa dalla società YYY S.r.l., quale terza datrice, a garanzia di una parte dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia nell'ambito di una transazione fiscale e di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare. Secondo la ricorrente, Equitalia e le società di riscossione dovevano essere equiparate ai soggetti pubblici e l'espressione "nell'interesse dello Stato" avrebbe dovuto essere interpretata in senso estensivo.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva negato l'esenzione e ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione. È stato affermato che l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 è un'agevolazione fiscale soggetta a stretta interpretazione e riguarda esclusivamente le formalità eseguite a favore dello Stato inteso come amministrazione statale centrale e nazionale, non anche quelle effettuate nell'interesse di enti o soggetti, ancorché incaricati di funzioni pubbliche o di riscossione. Nel caso concreto, l'ipoteca era funzionale alla garanzia dell'accordo di ristrutturazione del debito e non risultava iscritta direttamente nell'interesse dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
Non sono soggette all'imposta ipotecaria le formalità di iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite "nell'interesse dello Stato".
L'esenzione si applica esclusivamente alle formalità eseguite a favore dello Stato inteso come entità territoriale centrale e nazionale. Non può essere estesa, in via interpretativa, a enti pubblici o soggetti che svolgano attività di pubblica utilità.
Art. 14 delle preleggi
Le norme eccezionali, comprese quelle che prevedono agevolazioni fiscali, non possono essere applicate oltre i casi e i tempi in esse espressamente considerati.
Art. 11 d.lgs. n. 347/1990
Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità e tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità.
La disciplina dei soggetti obbligati al pagamento conferma che l'imposta grava sulle formalità ipotecarie richieste nell'interesse dei soggetti beneficiari, senza consentire un'estensione dell'esenzione in assenza dei presupposti normativi.
Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990
L'estensione di benefici fiscali a trasferimenti effettuati a favore di enti pubblici deve essere prevista espressamente. La norma riguarda trasferimenti gratuiti per successione o donazione e non è applicabile a trasferimenti o garanzie a titolo oneroso, come l'ipoteca oggetto della controversia.
Art. 29 del d.l. n. 203/2005
La disposizione invocata dalla società, relativa all'equiparazione delle società di riscossione ai soggetti pubblici, non è stata ritenuta sufficiente a estendere l'esenzione dell'art. 1 del d.lgs. n. 347/1990, che richiede una formalità eseguita nell'interesse diretto dello Stato.
Artt. 182-bis e 182-ter legge fallimentare
Le norme disciplinano gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale. La garanzia ipotecaria costituita nell'ambito di tali accordi resta funzionale alla ristrutturazione della posizione debitoria e non diventa, per ciò solo, una formalità iscritta nell'interesse dello Stato ai fini dell'esenzione tributaria.
Massime di principio
- Le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti, atti o situazioni non espressamente previsti dalla legge.
- L'espressione "nell'interesse dello Stato" deve essere verificata in concreto e, secondo questo orientamento, indica l'interesse diretto dello Stato-amministrazione, non il mero interesse di un ente o concessionario che svolga funzioni pubbliche.
- La presenza dell'Agenzia delle Entrate o di un soggetto incaricato della riscossione non rende automaticamente esente un'ipoteca: occorre verificare il beneficiario effettivo e la funzione concreta della formalità.
- Un'ipoteca concessa da un terzo datore nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito è normalmente considerata una garanzia privata e onerosa, anche quando garantisce crediti tributari o somme dovute per la riscossione.
- L'equiparazione di un concessionario della riscossione ai soggetti pubblici prevista da una specifica normativa non implica necessariamente l'estensione di ogni agevolazione fiscale, se la norma agevolativa utilizza una formulazione più restrittiva.
- Per ottenere un'esenzione ipotecaria occorre individuare una disposizione espressa che ricomprenda esattamente la formalità, il soggetto beneficiario e la causa dell'atto; in mancanza, l'imposta è normalmente dovuta.
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