Sentenza del 17/03/2017 n. 6927 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al maggior reddito attribuito alla società di persone ai fini IRAP e IVA per l'anno 1998. I motivi di ricorso riguardavano l'insufficiente motivazione della sentenza e la violazione delle norme sull'utilizzabilità delle risultanze bancarie nell'accertamento tributario. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: la società di persone e gli altri soci, ai quali il reddito era imputabile pro quota, non erano stati chiamati a partecipare al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto nullo l'intero processo per difetto originario del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, riesaminare il merito della controversia e decidere anche sulle spese dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento bancario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, i poteri dell'amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi e l'utilizzabilità dei dati bancari. La Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione, poiché ha rilevato previamente la nullità del processo per mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
La norma riguarda i poteri di accertamento ai fini IVA, inclusi quelli fondati sulle risultanze dei conti bancari. Anche questa questione è rimasta assorbita dal rilievo processuale relativo al litisconsorzio necessario.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
In presenza del vizio processuale rilevato, la Corte dispone il rinvio al giudice di primo grado, affinché il processo venga nuovamente celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie sui redditi delle società di persone
L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci determina la necessità originaria del loro litisconsorzio.
Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone imputato per trasparenza ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio. La mancata partecipazione anche di uno solo determina una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti il reddito di una società di persone e la sua imputazione pro quota ai soci, società e tutti i soci costituiscono normalmente un litisconsorzio necessario.
- Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di uno dei soggetti necessari, la decisione è viziata da nullità assoluta, anche se nessuna parte ha sollevato tempestivamente l'eccezione.
- La Corte può annullare le sentenze dei precedenti gradi per un vizio processuale senza esaminare le questioni di merito, come l'utilizzabilità degli accertamenti bancari.
- Il giudice di rinvio deve prima integrare il contraddittorio con tutti i soggetti interessati e solo successivamente riesaminare la fondatezza dell'accertamento tributario.
- L'annullamento per difetto di contraddittorio non equivale a una vittoria definitiva del contribuente o dell'amministrazione sul merito dell'accertamento: la controversia deve essere nuovamente decisa.
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