Cassazione Penale, Sentenza n. 28603/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Aurelio Di Biase aveva impugnato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 38221/2021 lamentando un errore di fatto e la lesione dei diritti difensivi perché l'udienza in Cassazione si sarebbe svolta senza che né la parte né il difensore avessero ricevuto l'avviso di udienza. Il ricorrente deduceva quindi nullità o illegittimità per mancata notificazione dell'avviso di udienza.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dagli atti risultava invece che l'avviso di udienza era stato inviato con posta elettronica certificata (PEC) il 3 marzo 2021 alle ore 12:01:50 all'indirizzo del difensore, con acquisizione della prova di avvenuta consegna nella casella di destinazione. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 610 comma 1 c.p.p., l'avviso di udienza nei giudizi di legittimità va notificato al difensore e non anche alla parte personalmente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
L'avviso di udienza in sede di legittimità (incluse le pronunce di inammissibilità) deve essere notificato al difensore; non è richiesta la notificazione personale alla parte.
Notificazione mediante posta elettronica certificata (PEC)
La comunicazione dell'avviso di udienza tramite PEC all'indirizzo risultante agli atti del difensore, con acquisizione della ricevuta di consegna, costituisce prova idonea di regolare notifica.
Massime di principio
- Nelle procedure davanti alla Corte di Cassazione l'avviso di udienza va notificato al difensore; la mancanza di notifica personale alla parte non invalida automaticamente l'atto.
- L'invio tramite PEC all'indirizzo del difensore registrato negli atti e la ricevuta di consegna rappresentano prova sufficiente della regolare comunicazione: chi contesta la notifica deve provare l'inesistenza o l'irregolarità della consegna PEC.
- Per far valere una lesione del diritto di difesa per mancata notifica è necessario dimostrare che né il difensore né la parte abbiano effettivamente ricevuto la comunicazione o che l'indirizzo utilizzato non fosse quello valido; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Se la notifica risulta regolare e la questione è infondata, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
- In situazioni simili, verificare sempre: a) l'indirizzo PEC del difensore inserito negli atti, b) l'esistenza della ricevuta di consegna, c) eventuali comunicazioni di anomalie nella casella PEC prima di proporre impugnazioni per nullità della notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →