Cassazione Civile, Ordinanza n. 39869/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso dopo verifica fiscale nei confronti di una società che aveva iniziato di fatto l'attività nel 2006 anche a seguito del conferimento di un ramo d'azienda da parte di altra impresa individuale. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione e il rigetto dell'appello incidentale sulla compensazione delle spese. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata decisione sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello erariale e sull'infondatezza del gravame; 2) omessa o insufficiente motivazione, sostenendo anche la formazione del giudicato su un capo della sentenza di primo grado relativo alla motivazione dell'avviso; 3) ulteriore vizio motivazionale per mancata considerazione delle prove documentali offerte dalla società, tra cui ricevute fiscali, contestazione del valore degli abiti da sposa e libro degli inventari in relazione agli abiti della ditta Molaro reperiti presso la sede sociale; 4) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, contestando l'uso di presunzioni e il richiamo a fonti esterne non menzionate nell'avviso; 5) violazione dell'art. 53 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che gli abiti rinvenuti presso la sede non fossero beni propri ma giacenze della ditta Molaro custodite nei locali della contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza e, comunque, li ha ritenuti infondati perché la CTR aveva implicitamente respinto le eccezioni di inammissibilità decidendo nel merito e aveva fornito una motivazione sufficiente; ha respinto nel merito anche il terzo, quarto e quinto motivo, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo logico e congruo l'accertamento, fondato su più elementi presuntivi gravi e precisi, e che fosse corretta l'applicazione della disciplina sulle presunzioni di acquisto/cessione dei beni rinvenuti presso i locali dell'impresa, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con conferma della sentenza di appello favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede che il motivo o l'eccezione asseritamente non esaminati siano specificamente e integralmente riportati nel ricorso per cassazione, così da consentire il controllo di novità e di fondatezza senza accesso agli atti.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo anteriore alla novella del 2012 consente il controllo sulla motivazione, ma non la rivalutazione del merito; il vizio non sussiste se la sentenza ha motivazione logica e adeguata.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento induttivo del reddito d'impresa può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, e su un quadro indiziario complessivamente coerente.
art. 53 d.P.R. n. 633/1972
I beni rinvenuti nei luoghi in cui l'impresa svolge l'attività possono essere assoggettati alla presunzione legale di acquisto/cessione, con prova contraria solo nei limiti e con i mezzi ammessi dalla disciplina antielusiva richiamata dalla Corte.
art. 2697, comma 2, c.c.
Una volta provato il fatto costitutivo della pretesa tributaria dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati in opposizione.
art. 14, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Le scritture ausiliarie di magazzino e la documentazione obbligatoria rilevano nel confronto inventariale che può alimentare la presunzione di acquisto/cessione.
d.P.R. n. 441/1997
La Corte lo richiama come disciplina sostitutiva dell'art. 53 d.P.R. n. 633/1972 in tema di presunzioni di cessione e di acquisto dei beni rinvenuti o mancanti nei luoghi dell'impresa, con prova contraria tipizzata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se non vengono trascritti in modo completo i motivi o le eccezioni asseritamente non esaminati, perché la Corte deve poter verificare immediatamente il devolutum e la non novità delle questioni.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito decide nel senso logicamente incompatibile con la tesi della parte: la pronuncia sul merito può implicare il rigetto delle eccezioni preliminari senza necessità di una confutazione espressa.
- La motivazione è sufficiente quando rende intellegibile l'iter logico della decisione e individua gli elementi ritenuti decisivi; non è richiesto il puntuale esame di ogni allegazione o prova dedotta dalle parti.
- In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, un maggior ricavo non dichiarato può essere desunto anche da un solo elemento presuntivo, purché grave, preciso e coerente con massime di अनुभवienza; il giudice conserva ampia discrezionalità nella valutazione degli indizi, ma deve evitare ragionamenti frammentari e illogici.
- Quando l'Ufficio ha assolto l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, il contribuente deve provare in modo specifico i fatti impeditivi o contrari che invoca, anche sulla base di elementi diversi da quelli richiamati nell'avviso, purché idonei e ammissibili.
- Le presunzioni legali relative in materia di rinvenimento o mancanza di beni nei locali dell'impresa operano con prova contraria tipizzata e non possono essere superate con dichiarazioni generiche o documentazione non conforme ai mezzi previsti dalla disciplina applicabile.
- Nel giudizio di legittimità la censura di vizio motivazionale non può trasformarsi in richiesta di riesame del merito: la Corte controlla solo la coerenza giuridica e logica della motivazione, non la ricostruzione fattuale alternativa proposta dal ricorrente.
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