Cassazione Penale, Sentenza n. 29639/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 22) e reati connessi in materia di stupefacenti e armi (capi 23 e 24). Le censure principali erano: (1) carenza di motivazione del provvedimento, impiegata mediante un mero "copia e incolla" della precedente ordinanza senza autonoma valutazione critica e senza indicazione del compendio indiziario a suo carico; (2) errata qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo la riqualificazione nella più lieve ipotesi di associazione per il piccolo spaccio ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, per l'insussistenza dei requisiti strutturali e per la modesta entità dei quantitativi di droga contestati, nonché per la mancanza di specifiche condotte attribuibili allo stesso, nonostante le intercettazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure: ha considerato ammissibile il richiamo e la riproduzione, nel provvedimento del riesame, di ampi passaggi dell'ordinanza 'genetica' purché emerga autonomia di valutazione e conoscenza degli atti, e ha giudicato il richiamo come presente e distinto nel testo. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la valutazione sulla sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con elementi organizzativi, rapporti fiduciari, ruolo attribuito al ricorrente di smistamento e spaccio) e ha escluso l'applicabilità dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 perché i quantitativi e i corrispettivi denunciati nelle intercettazioni non potevano considerarsi di "lieve entità". La Corte ha, infine, condannato il ricorrente al pagamento di quanto previsto dall'art. 616 c.p.p. (conseguenze economiche per il rigetto).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Distinzione tra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e l'ipotesi attenuata di cui al comma 6 (associazione per il piccolo spaccio). La Corte ha ritenuto che, alla fase cautelare, i quantitativi e il contesto organizzativo non consentivano di riconoscere la causa di esclusione della maggiore gravità prevista dall'art. 74 comma 6.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Rilevanza delle cessioni di stupefacente come reati fine e distinzione tra concorso nel reato continuato (art. 73) e associazione per delinquere: la valutazione deve considerare il contesto organizzato e la ripetitività delle condotte.
codice penale, art. 416-bis
Il Tribunale ha ritenuto plausibile l'assorbimento delle condotte relative al narcotraffico nell'unica contestazione di associazione mafiosa (art. 416-bis) ai fini della valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare, senza che ciò sia incompatibile con la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento di somme a norma dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il richiamo esteso a una pronuncia precedente non invalida di per sé la motivazione del giudice di merito: è ammissibile l'incorporazione purché dal testo emerga una autonoma valutazione e conoscenza degli atti.
- Per revocare o alleggerire una misura cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare, con specificità, che il quadro indiziario non è univoco e che mancano elementi che dimostrino l'"affectio societatis" e l'organizzazione stabile; contestazioni generiche o meri rilievi formali sulla tecnica di redazione non sono generalmente sufficienti.
- L'ipotesi attenuata dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 richiede che l'attività del gruppo risulti esclusivamente rivolta a fatti di lieve entità e che le modalità operative siano incompatibili con reati di maggiore gravità: la valutazione dei quantitativi e dei corrispettivi, anche tramite intercettazioni, è decisiva nella fase cautelare.
- Un errore materiale o un lapsus nella citazione del nome di un coimputato nel provvedimento non incide sulla tenuta motivazionale se il testo nel suo complesso si riferisce chiaramente alla posizione dell'effettivo ricorrente.
- Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale specificare in che modo e in quale misura l'asserita carenza motivazionale avrebbe concretamente inciso sull'esito delle misure: l'assenza di tale legame diminuisce le possibilità di successo del ricorso.
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