Sentenza n. 688/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 148/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa al motore esterno di un condizionatore installato sulla facciata di un locale commerciale prospiciente una strada pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 33 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004; violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e del giusto procedimento per omessa comunicazione di avvio; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, sviamento, travisamento, illogicità ed erroneità; difetto di istruttoria e motivazione; violazione del regolamento edilizio comunale. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che l'installazione di un motore esterno di climatizzazione non richiedesse né un titolo edilizio né l'autorizzazione paesaggistica. Nel corso del giudizio ha inoltre invocato, soltanto nella memoria di merito, l'esenzione prevista dal d.P.R. 31/2017 per talune installazioni di condizionatori sulle facciate prospicienti spazi pubblici, purché non alterino significativamente e permanentemente l'aspetto esteriore degli edifici, nonché il principio di proporzionalità e l'asserita impossibilità di una diversa collocazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure procedimentali, affermando che l'ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere vincolato di vigilanza edilizia e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'ordinanza, che descriveva l'opera, la sua collocazione e la violazione accertata. Nel merito, il Collegio ha affermato che, per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'assenza della previa autorizzazione paesaggistica giustifica la demolizione ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, indipendentemente dal titolo edilizio eventualmente necessario e dalla classificazione dell'intervento. L'installazione del motore sulla facciata prospiciente una strada principale, visibile dallo spazio pubblico e priva di accorgimenti di armonizzazione architettonica, è stata ricondotta alla voce B.3 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017, e non alla voce A.2 dell'Allegato A, invocata dal ricorrente. Era quindi necessaria almeno l'autorizzazione paesaggistica quale atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. La censura fondata sul d.P.R. 31/2017 è stata dichiarata tardiva e inammissibile perché proposta solo nella memoria, e comunque infondata nel merito. Il ricorrente avrebbe dovuto provare l'impossibilità oggettiva di una diversa collocazione del motore, non potendo limitarsi a imputare al Comune l'omessa dimostrazione di tale possibilità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Impone l'esercizio della vigilanza edilizia e l'adozione della demolizione per opere eseguite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla specifica classificazione dell'abuso edilizio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal Comune quale ulteriore fondamento della sanzione demolitoria.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere la demolizione conseguente alla realizzazione dell'opera in area vincolata senza previa autorizzazione paesaggistica.
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordinanza di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato del potere repressivo edilizio.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La preventiva autorizzazione paesaggistica è necessaria per l'intervento realizzato in area vincolata; la sua mancanza conduce all'applicazione della sanzione demolitoria.
d.P.R. 31/2017, Allegato A, Tabella A.2
installazione di condizionatori d'aria [...] sulle facciate prospettanti su spazi pubblici, a condizione che gli stessi non alterino in modo significativo e permanente l'aspetto esteriore degli edifici
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica non opera quando l'installazione altera significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.
d.P.R. 31/2017, Allegato B, punto B.3
interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: [...] realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze [...]
L'installazione del motore visibile dalla strada principale e priva di accorgimenti di integrazione architettonica è stata ricondotta agli interventi sui prospetti che alterano l'aspetto esteriore e richiedono autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 3 d.P.R. 31/2017
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata considerata atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio necessario.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, espressione di un potere vincolato di vigilanza e repressione, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
- Un'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive l'opera abusiva sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate.
- Per le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la preventiva autorizzazione paesaggistica costituisce presupposto autonomo rispetto al titolo edilizio; la sua mancanza può giustificare la demolizione ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, indipendentemente dal titolo edilizio astrattamente necessario.
- L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica prevista per l'installazione di condizionatori sulle facciate prospicienti spazi pubblici opera soltanto quando l'intervento non alteri significativamente e permanentemente l'aspetto esteriore dell'edificio; un motore visibile dalla strada e privo di accorgimenti di armonizzazione può rientrare tra gli interventi sui prospetti soggetti ad autorizzazione.
- Chi invoca l'impossibilità oggettiva di collocare diversamente un impianto, al fine di contestare la misura demolitoria o invocare la proporzionalità, deve fornire adeguata prova di tale impossibilità.
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