Cassazione Penale, Sentenza n. 16092/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Braila, deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il concreto rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di detenzione in Romania. Il difensore ha prodotto rapporti e relazioni internazionali (tra cui relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e del Consiglio d'Europa e materiale di stampa) sulle criticità del sistema penitenziario rumeno e ha sostenuto che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto generiche le allegazioni, omettendo di richiedere informazioni integrative e individualizzate all'autorità giudiziaria rumena circa il trattamento che sarebbe riservato al consegnando.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di censura. Ha dichiarato che la Corte di appello non ha applicato correttamente i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla propria giurisprudenza: se il ricorrente allega elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che indicano un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti, l'autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a richiedere informazioni individualizzate all'autorità emittente sul trattamento carcerario che verrà riservato alla persona da consegnare. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, impartendo le indicazioni di diritto richiamate nella motivazione. Non è stata disposta la definitiva opposizione alla consegna, ma il giudice di rinvio dovrà compiere la valutazione richiesta secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 2
L'art. 2 disciplina la materia del mandato di arresto europeo e impone all'autorità di esecuzione di valutare i profili che possono impedire la consegna; in particolare integra l'obbligo di accertamento in presenza di un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. h)
Prevede i motivi ostativi alla consegna; la giurisprudenza richiede che chi invoca il rifiuto ai sensi di tale norma produca fonti attendibili, specifiche e aggiornate sul rischio di trattamenti inumani e degradanti
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3
Proibizione assoluta di pene e trattamenti inumani o degradanti; costituisce parametro inderogabile per valutare la legittimità della consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 4
Corrisponde all'art. 3 CEDU e rappresenta un valore fondamentale dell'UE: l'esecuzione di un mandato di arresto europeo non può determinare trattamenti contrari a tale divieto
Sentenza Corte di Giustizia UE 5 aprile 2016 (C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Căldăraru)
Principio che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre a trattamenti inumani o degradanti; impone alla corte di esecuzione di valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, l'esistenza di carenze sistemiche o localizzate e di richiedere informazioni individualizzate all'autorità emittente quando sussista un rischio concreto
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Barbu, Ilie, Istrate, Moisa, ecc.)
Ha precisato i criteri di attendibilità delle fonti fornite dal ricorrente e l'obbligo, una volta soddisfatto l'onere probatorio, di attivare la richiesta di informazioni individualizzate all'autorità emittente; se le informazioni dell'autorità emittente escludono il rischio, va disposta la consegna
Massime di principio
- Se il ricorrente presenta elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati sul rischio di trattamenti inumani/degradanti nello Stato emittente, la corte di esecuzione è tenuta a richiedere informazioni individualizzate all'autorità emittente relative al trattamento che sarà riservato alla persona da consegnare
- Il miglioramento generale delle condizioni detentive nello Stato emittente non esclude l'obbligo di verifica individualizzata se permangono segnalazioni di criticità rilevanti
- L'onere di fornire prove attendibili spetta al richiedente il rifiuto della consegna; fonti generiche o non certificate (es. blog non verificati) possono essere insufficienti
- Se le informazioni fornite dall'autorità emittente escludono il rischio concreto, la corte di esecuzione deve procedere alla consegna conformemente al principio del mutuo riconoscimento e non può imporre ulteriori garanzie
- Una sentenza che rifiuti la consegna per rischio di trattamento inumano/degradante è pronunciata "allo stato degli atti" e può essere riesaminata se le condizioni mutate rendono superato l'ostacolo
- In caso di carenza procedurale della corte di appello (mancata acquisizione delle informazioni richieste nonostante prove attendibili), la Cassazione può annullare con rinvio per il corretto esame
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