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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5044/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Cospito disponendo la consegna di un telegramma in arrivo privo di mittente. Il ricorrente sosteneva che, secondo l'art. 18 della Circolare DAP n. 3676/2017 e la disciplina di cui agli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., la mera anonimato del mittente costituisce di per sé indice di sospetto sufficiente al trattenimento definitivo della corrispondenza e che il giudice di merito aveva errato nella motivazione, non valorizzando la rilevanza dell'assenza del mittente per la sicurezza e il regime speciale previsto dall'art. 41-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato che l'anonimato del mittente costituisce un indice di sospetto, ma non legittima automaticamente il trattenimento definitivo della corrispondenza. Il giudice deve compiere una valutazione sostanziale e motivata sulla pericolosità della comunicazione alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente escluso il pericolo per l'ordine e la sicurezza, rilevando che il telegramma anonimo conteneva espressioni di solidarietà nel contesto dello sciopero della fame del reclamante.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ordinamento penitenziario

    "per esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto" (comma 1); "qualora a seguito del visto di controllo, l'Autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario, ne dispone il trattenimento" (comma 5)

    Stabilisce i presupposti (esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ordine e sicurezza) per il controllo, il visto e il trattenimento della corrispondenza; il trattenimento richiede una valutazione concreta e motivata dell'autorità giudiziaria.

  • art. 41-bis Legge n. 354/1975

    "lett. e) comma 2-quater: sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza"

    Prevede regime speciale con censura della corrispondenza per i detenuti sottoposti al 41-bis; tuttavia l'applicazione delle limitazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui all'art. 18-ter e con motivazione concreta.

  • art. 38 DPR n. 230/2000 (Regolamento esec. Ord. pen.)

    Norma di coordinamento del regime esecutivo penitenziario cui si ricorre per le operazioni di controllo della corrispondenza insieme all'art. 18-ter.

  • Circolare DAP n. 3676 del 2/10/2017 (art. 18)

    "la corrispondenza in arrivo priva di mittente ... non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza"

    La circolare vieta l'invio di scritti anonimi spediti dal detenuto e dispone che la posta in arrivo priva di mittente sia trasmessa all'Autorità giudiziaria. Non impone però un obbligo di trattenimento automatico da parte del magistrato: l'Autorità giudiziaria deve valutare il contenuto e motivare eventuale trattenimento.

Massime di principio

  • L'anonimato del mittente costituisce un indice di sospetto ma non giustifica automaticamente il trattenimento definitivo della corrispondenza: il giudice deve valutare contenuto, contesto, profilo del destinatario e modalità di trasmissione.
  • Per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis la soglia di controllo è più rigorosa, ma le limitazioni della corrispondenza restano subordinate ai presupposti di cui all'art. 18-ter e richiedono motivazione concreta e specifica.
  • La circolare amministrativa può prevedere procedure operative (es. inoltro all'Autorità giudiziaria), ma non può sostituirsi alla valutazione motivata dell'autorità giudiziaria né determinare una compressione automatica di diritti costituzionali.
  • In presenza di corrispondenza anonima il magistrato deve verificare se dal contenuto emergono elementi concreti di pericolo (messaggi criptici, forme di contatto vietate, finalità di occultamento) prima di disporne il trattenimento.
  • Modalità di trasmissione anomale (invio per conto di altri, mittente inesistente o simbolico, tipo di supporto non coerente con la prassi) assumono rilievo probatorio e devono essere valutate insieme al testo e al contesto.
  • Le decisioni di trattenimento devono contenere motivazione puntuale che colleghi gli elementi desumibili dalla corrispondenza ai rischi indicati dall'art. 18-ter; valutazioni meramente formali o automatiche sono illegittime.

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