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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25547/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca poi sostituita dalla cessionaria dei crediti, per far dichiarare inefficace nei propri confronti il verbale di separazione consensuale del 29 gennaio 2013, con il quale, nell'ambito della separazione tra i coniugi, erano stati trasferiti alla ricorrente diversi immobili del marito con riserva di abitazione vitalizia su uno di essi. La creditrice deduceva che il credito fosse anteriore all'atto, che il trasferimento avesse diminuito in modo significativo la garanzia patrimoniale del debitore e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, fosse sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio. Il tribunale rigettava la domanda, mentre la corte d'appello accoglieva parzialmente l'impugnazione della cessionaria e dichiarava l'inefficacia dell'atto limitatamente ad alcuni immobili. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 111 e 132 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto la legittimazione della cessionaria senza adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 1264 e 2967 c.c. per insufficiente prova della cessione in blocco e della riferibilità del credito specifico all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la corte desunto la scientia damni da presunzioni inidonee, fondate essenzialmente sul rapporto coniugale tra le parti e senza considerare che l'atto era stato qualificato come oneroso in primo grado e che la prova della consapevolezza del terzo gravava sulla parte attrice. Sono stati inoltre richiamati, ma poi assorbiti, ulteriori motivi relativi alla legittimazione processuale, alla prova della cessione e alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi esaminati, ritenendo fondati il secondo, il terzo e il quinto motivo. Ha affermato che, in caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, il cessionario deve comunque dimostrare l'inclusione dello specifico credito nel perimetro ceduto, non essendo sufficiente un richiamo generico all'avviso pubblicato se non consente di individuare senza incertezze il rapporto dedotto in causa. Ha inoltre ribadito che la prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti e che il solo vincolo di coniugio, senza ulteriori elementi sintomatici, non basta a provare la scientia damni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede, secondo la struttura dell'azione, la prova dei presupposti del credito, dell'eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio; la corte di merito deve applicare correttamente tali criteri e la prova della scientia damni non può fondarsi su presunzioni inidonee.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili come mezzo di prova indiretto, ma devono essere tratte da fatti noti idonei a fondare inferenze logiche.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; il solo rapporto coniugale, senza ulteriori circostanze sintomatiche, non integra di per sé una presunzione sufficiente della consapevolezza del pregiudizio.

  • art. 1264 c.c.

    La cessione del credito diviene opponibile al debitore ceduto con la notifica o l'accettazione; nel caso di cessione in blocco la prova dell'appartenenza del credito al blocco ceduto va comunque dimostrata.

  • art. 111 c.p.c.

    Se il diritto controverso è trasferito per atto tra vivi a titolo particolare nel corso del processo, il giudizio prosegue tra le parti originarie.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; una motivazione meramente apparente è censurabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per censurare l'omesso esame o la motivazione apparente/insufficiente su fatti decisivi, nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato solo in uno dei motivi poi assorbiti, in tema di spese di lite.

  • art. 58 TUB

    Nella cessione in blocco di rapporti bancari sostituisce la notifica individuale con la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e consente la cessione di categorie di rapporti individuate per tipologia, purché il credito possa essere identificato senza incertezze.

  • art. 4 L. n. 130/1999

    Si applica alla cartolarizzazione/cessione in blocco dei crediti e rinvia alla disciplina dell'art. 58 TUB per la pubblicità e l'opponibilità della cessione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente quale norma sull'onere della prova, sostenendo che l'attore in revocatoria doveva dimostrare i presupposti dell'azione e la riferibilità del credito ceduto.

Massime di principio

  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari, il cessionario che agisce in giudizio deve provare la propria legittimazione sostanziale dimostrando che il credito azionato rientra effettivamente nel perimetro dei rapporti ceduti; l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è sufficiente solo se consente l'individuazione univoca del credito senza necessità di enumerazione analitica.
  • Nelle cessioni di crediti bancari ex art. 58 TUB la pubblicità legale sostituisce la notifica individuale ai fini dell'opponibilità, ma non esonera dall'accertamento, nel giudizio contenzioso, della concreta inclusione dello specifico rapporto nel blocco ceduto quando ciò sia contestato.
  • La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; il solo rapporto di coniugio o di stretta parentela tra disponente e terzo beneficiario, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, non basta a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la scientia damni del terzo non può essere affermata sulla base di inferenze meramente tautologiche o di circostanze generiche, ma richiede una motivazione che collochi gli indizi in un quadro fattuale idoneo a rendere plausibile la conoscenza del pregiudizio.
  • In cassazione, la motivazione apparente o la mancata verifica della prova della legittimazione del cessionario e dei presupposti della revocatoria integrano vizi di diritto o di motivazione che possono condurre alla cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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