Sentenza del 20/03/2015 n. 5610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Camera di Commercio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sostenendo che il diritto camerale annuale per il 2001 fosse dovuto in ragione della mera iscrizione o annotazione dell'impresa nel Registro delle imprese. Secondo la ricorrente, la cessazione di fatto dell'attività non era sufficiente a far venir meno l'obbligo, essendo necessarie la conclusione della liquidazione, l'approvazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione e la presentazione della domanda di cancellazione dal Registro nei termini previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Camera di Commercio, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la controversia nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento. È stato affermato che il diritto camerale è dovuto finché l'impresa risulta iscritta o annotata nel Registro delle imprese e che la mera cessazione di fatto dell'attività non esclude l'obbligo tributario. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6
Il diritto annuale è dovuto "da parte di ogni impresa iscritta o annotata" nei registri di cui all'articolo 8.
Il presupposto del diritto camerale è costituito dall'iscrizione o annotazione dell'impresa nel Registro delle imprese, non dall'effettivo svolgimento dell'attività economica o dalla fruizione concreta dei servizi camerali.
Legge 27 dicembre 1997, n. 488
Ha modificato la disciplina del diritto annuale camerale, collegandone la debenza all'iscrizione o annotazione nei registri camerali e al finanziamento ordinario delle Camere di commercio.
Decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, articolo 3
Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono annotate o iscritte al registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro nel corso dell'anno di riferimento.
L'obbligo riguarda le imprese risultanti iscritte o annotate all'inizio dell'anno oppure iscritte nel corso dell'anno.
Decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, articolo 4
Per le società, l'obbligo cessa dall'anno solare successivo a quello di approvazione del bilancio finale di liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo.
Codice civile, articolo 2312
La cessazione degli obblighi connessi all'esistenza della società richiede il completamento della liquidazione e gli adempimenti formali di cancellazione, non essendo sufficiente l'interruzione materiale dell'attività.
Codice civile, articolo 2495
Per le società soggette alla relativa disciplina, dopo l'approvazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione il liquidatore deve chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese; in assenza di tale adempimento può permanere l'obbligo di pagamento del diritto camerale.
Massime di principio
- Per il diritto camerale annuale, il dato decisivo è normalmente la posizione formale dell'impresa nel Registro delle imprese, non la sua effettiva operatività.
- La cessazione di fatto dell'attività, l'inattività o l'assenza di ricavi non fanno venir meno automaticamente l'obbligo di pagamento.
- Per interrompere l'obbligo occorre completare gli adempimenti formali previsti: approvazione e deposito del bilancio finale di liquidazione e presentazione tempestiva della domanda di cancellazione, secondo la disciplina applicabile.
- In caso di contestazione di un diritto camerale, è necessario verificare la situazione dell'impresa al 1 gennaio dell'anno interessato e la data effettiva di presentazione della domanda di cancellazione.
- La mancata cancellazione tempestiva può comportare la permanenza dell'obbligo tributario anche quando l'impresa abbia cessato concretamente ogni attività.
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