Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13431/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a 38 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, motivato dall’asserita alterazione dei parametri di composizione corporea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’esclusione dal concorso, disposta perché in sede di visita concorsuale era stata rilevata una percentuale di massa grassa pari al 29,7%, ritenuta incompatibile con i parametri previsti dal decreto del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166. Il TAR, con ordinanza, ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, diretta ad accertare altezza, peso, percentuale di massa grassa e idoneità del candidato, ordinando anche l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria. La verificazione ha accertato una percentuale di massa grassa del 20,1%, rilevata mediante impedenziometria, rientrante nei parametri previsti dal d.m. n. 166 del 2019 e dal d.P.R. n. 207 del 2015. Il ricorrente ha quindi dedotto l’erroneità dell’accertamento sanitario posto a fondamento dell’esclusione e la propria idoneità fisica alla procedura e al corso di formazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decisiva la verificazione disposta nel corso del giudizio. Il Collegio ha ritenuto di non avere motivo di dissentire dalle risultanze tecniche, dalle quali è emerso che la Commissione concorsuale aveva errato nella misurazione della massa grassa: il valore effettivo era pari al 20,1%, e non al 29,7% rilevato durante la visita concorsuale. Non risultando quindi la causa di non idoneità posta a base dell’esclusione e risultando il ricorrente in possesso del profilo fisico adeguato, il provvedimento di non idoneità è stato annullato. L’Amministrazione è stata onerata di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e al corso di formazione dal quale era stato escluso. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    al fine di accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente e, quindi, la sua idoneità o meno alla selezione in questione

    Le disposizioni hanno consentito al TAR di disporre una verificazione tecnica sull’idoneità fisica del candidato.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,7 %

    La disposizione individua i parametri di composizione corporea rilevanti per la valutazione dell’idoneità fisica; il valore accertato in verificazione, pari al 20,1%, è risultato conforme a tali parametri.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    I valori impedenziometrici accertati in sede di verificazione sono stati ritenuti rientranti anche nei parametri previsti da tale disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Quando l’esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità fisica si fonda su una misurazione sanitaria contestata, il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare i parametri fisici rilevanti e la loro conformità ai requisiti normativi della selezione.
  • Se la verificazione tecnica accerta che il parametro corporeo rilevato in sede concorsuale era erroneo e che il valore effettivo rientra nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, viene meno la causa di non idoneità posta a fondamento dell’esclusione e il provvedimento deve essere annullato.
  • L’annullamento dell’esclusione per erronea valutazione dell’idoneità fisica comporta la riammissione del candidato alla procedura concorsuale e al corso di formazione dal quale era stato escluso, quando il giudice accerti il possesso del profilo richiesto.
  • Le risultanze di una verificazione tecnica disposta dal giudice possono fondare la decisione quando il Collegio le ritenga attendibili e non ravvisi ragioni per discostarsene.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.