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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20682/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una condomina nei confronti di due condomìni per ottenere, in via principale, l'accertamento della loro responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione del lastrico solare e delle parti comuni, da cui sarebbero derivate infiltrazioni di acqua meteorica, nonché la condanna alla restituzione delle somme anticipate per l'esecuzione di opere ritenute necessarie a evitare un pericolo per l'incolumità pubblica e privata e per danni a cose. Il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti del condominio effettivamente evocato in giudizio, ritenendo non provate né l'esecuzione dei lavori né il loro pagamento. In appello, la parte soccombente ha indicato nove punti della sentenza di primo grado che intendeva censurare e ha chiesto le relative modifiche; il condominio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto non individuava specificamente gli errori del primo giudice né le ragioni di confutazione della decisione. La Corte d'appello ha accolto tale eccezione e ha dichiarato inammissibile l'appello principale. In cassazione, la ricorrente ha proposto nove motivi, tutti riconducibili alla violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 156 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse mal percepito il contenuto dei motivi di appello e che, in realtà, l'atto contenesse sufficiente specificità e adeguata argomentazione delle ragioni di diritto poste a sostegno delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello. Ha affermato che l'atto di appello, pur individuando formalmente le parti della sentenza impugnata e le modifiche richieste, non conteneva per la maggior parte dei motivi una reale confutazione delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto, né una ricostruzione specifica e argomentata delle doglianze. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello deve contenere una chiara individuazione dei capi impugnati e una parte argomentativa idonea a contrastare le rationes decidendi della sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali ma con sufficiente specificità. Accertata la carenza di specificità dei motivi, il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dati gli ulteriori effetti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato come titolo della domanda risarcitoria/di responsabilità per la mancata manutenzione delle parti comuni e del lastrico solare da cui derivavano infiltrazioni.

  • art. 669 c.p.c.

    Menzionato insieme all'art. 1172 c.c. come base del procedimento cautelare prodromico all'accertamento delle infiltrazioni e delle opere necessarie.

  • art. 1172 c.c.

    Richiamato con riferimento alla tutela contro il danno temuto e al provvedimento cautelare che aveva accertato le infiltrazioni.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'appello deve contenere specifica individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mera elencazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste non basta se manca una reale critica alla decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato in via generale dal ricorrente, ma la Corte precisa che il rito del lavoro non è applicabile alla controversia; è comunque citato nel quadro dei principi sulla specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel motivo di cassazione, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che concentra la verifica sulla specificità dell'appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in relazione agli artt. 342, 434 e 156 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità, l'atto di impugnazione deve consentire di individuare con chiarezza i capi della sentenza censurati e deve contenere censure specifiche che si confrontino con le rationes decidendi del primo giudice.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto: non sono richieste formule sacramentali, né la pedissequa indicazione delle norme violate o la redazione di un progetto alternativo di sentenza; è invece necessario che il giudice e la controparte possano comprendere con certezza il contenuto delle doglianze.
  • Quanto più articolata e puntuale è la motivazione della sentenza di primo grado, tanto più puntuali e analitiche devono essere le argomentazioni dell'appellante per sovvertirne l'impianto logico-giuridico.
  • La mera trascrizione di passaggi della sentenza o la mera indicazione del risultato desiderato non soddisfano il requisito di specificità se non sono accompagnate da una effettiva illustrazione delle ragioni di critica e del contenuto delle prove richiamate.
  • In materia di impugnazioni, la mancata confutazione della ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata legittima la declaratoria di inammissibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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