Cassazione Civile, Ordinanza n. 23306/2025 del 14/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex legge n. 89/2001 relativo alla durata irragionevole di un giudizio civile promosso dalla parte privata dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. Con decreto monitorio la Corte d'appello aveva liquidato un indennizzo di euro 1.600,00; il Ministero della Giustizia propose opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 sostenendo che il periodo di durata irragionevole fosse stato erroneamente computato e che dovesse essere considerato di soli tre anni, con conseguente riduzione dell'importo. La controparte, costituendosi, sostenne invece che la Corte avesse commesso un errore materiale nel determinare il parametro annuo di liquidazione, assumendo erroneamente il valore della causa presupposta come inferiore a euro 2.400,00 e affermando che il valore fosse indeterminabile; per tale ragione rivendicò un parametro annuo più alto, pari a euro 600,00, così da confermare la somma già liquidata. La Corte d'appello rigettò l'opposizione ministeriale, correggendo però la motivazione sul calcolo della durata irragionevole (tre anni) e ritenendo comunque congrua la liquidazione sulla base di un parametro annuo di euro 532,00, diverso sia da quello originario sia da quello indicato dalla parte privata, con condanna del Ministero alle spese. Il Ministero ricorse per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 3, l. n. 89/2001, per non avere la Corte d'appello considerato l'acquiescenza della parte privata al decreto monitorio conseguente alla notifica del ricorso/provvedimento, con il divieto per il resistente di chiedere, in opposizione proposta dal Ministero, un nuovo e diverso accertamento su durata e parametro di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel sistema della legge Pinto, l'opposizione ex art. 5-ter ha natura difensiva per la parte pubblica e non consente alla parte privata, quando si costituisca nel giudizio di opposizione promosso dal Ministero dopo aver notificato il decreto, di rimettere in discussione i criteri di liquidazione posti a base del decreto stesso, perché su tali aspetti opera l'acquiescenza ex art. 5, comma 3, l. n. 89/2001. Poiché la Corte territoriale aveva modificato in senso sfavorevole al Ministero il parametro annuo di liquidazione, in assenza di impugnazione della parte privata, la decisione è stata cassata. La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., revocando il decreto opposto e rideterminando l'equo indennizzo in euro 1.200,00, calcolati applicando il parametro di euro 400,00 per tre anni di ritardo irragionevole. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la violazione di legge è stata invocata come vizio del decreto impugnato, per censurare la mancata applicazione della disciplina sull'acquiescenza della parte privata nel procedimento Pinto
art. 5, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
la notifica del decreto comporta acquiescenza della parte privata ai criteri di liquidazione in esso contenuti, precludendo alla medesima, nel giudizio di opposizione promosso dal Ministero, di chiedere un nuovo accertamento su durata e parametro annuo
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
l'opposizione nel procedimento Pinto ha natura difensiva per la parte pubblica e si inserisce in un unico procedimento a fase monitoria e fase di contraddittorio pieno
artt. 3, 5 e 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
il combinato disposto delle norme ricostruisce un procedimento unitario, nel quale la domanda non è riproponibile e l'opposizione della parte privata è possibile solo se essa stessa abbia assunto iniziativa oppositiva
art. 3, comma 6, L. 24 marzo 2001, n. 89
è richiamato come indice della non riproponibilità della domanda nel sistema Pinto
art. 384 c.p.c.
la Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, la notifica del decreto monitorio determina acquiescenza della parte privata ai criteri di liquidazione ivi adottati, sicché tali criteri non possono essere rimessi in discussione dalla medesima parte quando si difenda dall'opposizione proposta dal Ministero.
- L'opposizione ex art. 5-ter della legge Pinto ha, per la parte pubblica, natura essenzialmente difensiva e non trasforma il resistente in parte pretensiva, salvo che sia la parte privata a proporre essa stessa opposizione.
- Se il giudice dell'opposizione modifica d'ufficio, in senso peggiorativo per l'opponente pubblico, parametri o criteri del decreto opposto non contestati dalla parte privata, viola la disciplina dell'acquiescenza e il provvedimento è cassabile.
- Quando la causa è decisa nel merito in cassazione, la Corte può rideterminare direttamente l'importo dell'equo indennizzo se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
- Nel sistema Pinto, la coerenza tra accertamento sulla durata irragionevole e parametro annuo di liquidazione deve essere mantenuta entro i limiti delle contestazioni ritualmente introdotte dalle parti.
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