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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18222/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, riformando le assoluzioni pronunciate dal Tribunale di Parma in rito abbreviato, li ha ritenuti responsabili di reati di truffa aggravata e di falso (diversi capi). I motivi principali del ricorso in Cassazione sono: vizio di motivazione (in particolare omissione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" richiesto quando l'appello ribalta radicalmente un'assoluzione), carenza di prova del dolo e della partecipazione degli imputati alle condotte contestate, omissione di valutazione di elementi di prova favorevoli (testimonianze e documenti), e la mancata declaratoria di prescrizione per taluni reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi. Per Umberto Censi e Angelo Guatelli la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio: i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale non abbia assolto all'obbligo di motivazione rafforzata, non abbia adeguatamente confrontato e confutato la motivazione della sentenza di primo grado e non abbia valutato compiutamente le prove favorevoli agli imputati (ad es. le dichiarazioni del commercialista Usberti e le testimonianze dell'Associazione). Per Paolo Manfredi la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio per identica carenza motivazionale (la Corte d'appello non ha neppure trattato la sua posizione in motivazione). Per Luca Boccacci la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio, poiché l'imputato ha espressamente rinunciato alla prescrizione; la Corte di Cassazione ha inoltre rilevato la carenza della "motivazione rafforzata" anche sul suo capo. Quanto alle questioni di prescrizione, la Corte ha chiarito che la sopravvenuta estinzione per prescrizione non può sanare una sentenza di appello che abbia riformato un'assoluzione senza la necessaria motivazione rafforzata: in tali casi l'assoluzione di primo grado, adeguatamente non confutata, prevale e la condanna non può essere fondata. Conseguentemente sono annullate anche, in quanto connesse, le misure accessorie disposte dalla sentenza impugnata (confisca) rispetto agli imputati beneficiati dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma richiamata in primo grado e in appello per disporre la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato; in Cassazione la confisca è risultata priva di efficacia laddove la condanna è stata annullata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di legittimità per il sindacato di Cassazione sulla motivazione delle sentenze; la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione non apparente, non manifesta illogicità e non contraddittorietà.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito in relazione al principio secondo cui, per neutralizzare l'effetto estintivo della prescrizione e procedere comunque alla condanna, occorrerebbe una condizione di evidenza dell'estraneità ai fatti (valutazione dell'innocenza) che qui non è stata fornita.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di censura ammessi in cassazione (limiti temporali e sostanziali dei motivi di ricorso).

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": non basta una diversa valutazione sommaria delle stesse prove; il giudice d'appello deve esaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, confutare i più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado e articolare un proprio ragionamento persuasivo tale da eliminare ogni ragionevole dubbio.
  • La mera enunciazione di una ricostruzione alternativa e la valorizzazione selettiva di singoli elementi probatori, senza il confronto critico e puntuale con la motivazione assolutoria, è insufficiente e può determinare l'annullamento della sentenza di condanna per vizio motivazionale.
  • Se la sentenza di appello che condanna è viziata per mancanza di motivazione rafforzata, la Cassazione può annullarla senza rinvio e preservare l'effetto dell'assoluzione di primo grado; la sopravvenuta prescrizione dei reati non cura tale vizio.
  • La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato muta le conseguenze procedurali: se l'imputato rinuncia, la Cassazione può disporre il rinvio per un nuovo giudizio di merito nonostante l'esistenza di questioni di prescrizione.
  • Le valutazioni probatorie devono considerare e motivare esplicitamente l'apprezzamento delle prove favorevoli alla difesa (es. dichiarazioni di testi, documentazione contabile); l'omissione di tale valutazione è motivo di annullamento.
  • Misure accessorie (es. confisca) sono funzionalmente subordinate alla sussistenza della condanna: l'annullamento della condanna per vizi motivazionali comporta, di regola, la caduta delle misure accessorie disposte in base a quella condanna.

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