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Sentenza

Sentenza n. 1184/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 34607 del 13.10.2021, notificato via p.e.c. in data 15.10.2021, con il quale il Dirigente del settore urbanistica, edilizia, ambiente e patrimonio del Comune di Copertino ha respinto la domanda del ricorrente di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per il suo fabbricato rurale ad uso residenziale ubicato in località “Giancani”; - ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10 bis L.n. 241/1990 prot. 15845 del 7.5.2021; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202101681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per un fabbricato rurale ad uso residenziale, nonché il relativo preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione delle NTA del PRG e dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che il provvedimento finale si sarebbe limitato a richiamare i motivi ostativi senza spiegare le ragioni del rigetto. In secondo luogo, ha contestato l’interpretazione della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile, della normativa sulle distanze e dei riferimenti normativi regionali e statali, deducendo anche disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, con particolare riguardo al requisito della doppia conformità previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001. Infine, ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, lamentando che il diniego non avrebbe considerato la relazione agronomica depositata l’11 agosto 2021. Dal procedimento emergeva che il Comune aveva preannunciato il diniego per la non conformità dell’intervento alle NTA del PRG sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, per l’irregolarità temporale della registrazione del preliminare di compravendita e per la mancata dimostrazione della correlazione della residenza alle necessità agricole. Il fabbricato presentava una volumetria complessiva di 561,88 mc., superiore alla volumetria massima assentibile di 485,85 mc., calcolata applicando l’indice di fabbricabilità di 0,03 mc./mq. alla superficie disponibile di 16.195 mq.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione. Ha ritenuto superato il rilievo relativo alla correlazione della residenza con le necessità di coltivazione del fondo, poiché la relazione agronomica e la dichiarazione di avvio della coltivazione di frutti oleosi erano sufficienti ad attestare tale correlazione. Ha tuttavia escluso il difetto di motivazione del diniego: il provvedimento finale aveva legittimamente richiamato i motivi ostativi contenuti nel preavviso, non essendo state presentate osservazioni nei termini previsti dall’art. 10-bis l. 241/1990. L’obbligo dell’amministrazione di confrontarsi specificamente con le osservazioni riguarda infatti le osservazioni effettivamente depositate; in loro assenza, è legittimo il richiamo ai motivi già comunicati. Il giudice ha inoltre rilevato che il diniego era plurimotivato e che l’amministrazione aveva comunque dato atto dell’effetto della relazione agronomica, neutralizzando soltanto il relativo motivo ostativo, mentre restava decisivo e non contestato il contrasto della volumetria con gli artt. 16.1.1 e 16.2.1 delle NTA del PRG. Poiché l’edificio superava l’indice massimo di edificabilità e risultava non conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza, mancava il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001. Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio richiede la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione dell’istanza.

    Il requisito della doppia conformità costituisce condizione necessaria per l’accertamento di conformità e deve sussistere per l’intero arco temporale compreso tra la realizzazione dell’abuso e la presentazione della domanda.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è motivato legittimamente mediante il richiamo ai motivi ostativi già comunicati nel preavviso quando l’interessato non abbia presentato osservazioni nei termini.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve confrontarsi specificamente con le osservazioni presentate dall’interessato; in assenza di osservazioni, può richiamare nel provvedimento finale i motivi ostativi già indicati nel preavviso.

  • artt. 16.1.1 e 16.2.1 NTA del PRG di Copertino

    Indice di fabbricabilità massimo per la residenza in zona agricola: 0,03 mc./mq.

    La volumetria assentibile in zona agricola deve essere calcolata applicando l’indice previsto dalle NTA alla superficie complessivamente disponibile; il superamento della cubatura massima esclude la conformità urbanistica dell’intervento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciato soltanto quando l’intervento abusivo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; il difetto della conformità in uno solo dei due momenti impedisce l’accertamento di conformità.
  • Quando il privato non presenta osservazioni al preavviso di rigetto entro il termine previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione può motivare il provvedimento finale mediante richiamo ai motivi ostativi già comunicati, senza dover svolgere un ulteriore confronto su osservazioni inesistenti.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, l’eventuale superamento o neutralizzazione di uno dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del diniego se permane un’autonoma ragione ostativa, adeguatamente accertata e sufficiente a sorreggere il dispositivo.
  • Il superamento dell’indice di fabbricabilità stabilito dalle NTA per una zona agricola determina la non conformità urbanistica dell’intervento e impedisce il rilascio della sanatoria, anche quando siano stati dimostrati la destinazione agricola del fondo e il collegamento funzionale della residenza con l’attività di coltivazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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