Cassazione Penale, Sentenza n. 25529/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati già condannati per reati in materia di stupefacenti, in particolare per associazione finalizzata al traffico e per un episodio ritenuto più grave ex art. 73 d.P.R. 309/1990 aggravato, con conseguente rideterminazione della pena in sede di rinvio dopo precedente annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. Uno dei ricorrenti ha sostenuto che il giudice di rinvio avesse violato il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p., perché, pur senza impugnazione del pubblico ministero, aveva aumentato in modo molto più rilevante la pena per un reato satellite rispetto a quanto stabilito in primo grado. L'altro ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente i criteri di dosimetria degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio di entrambe le decisioni impugnate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondate sia la censura sulla presunta reformatio in peius sia quella sulla motivazione della pena. Ha affermato che non viola il divieto di cui all'art. 597 c.p.p. il giudice dell'impugnazione che, quando cambia la struttura del reato continuato o la qualificazione del reato più grave, applichi un aumento più elevato per uno dei fatti unificati, purché la pena complessiva non sia più grave. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto sufficiente la motivazione della corte di merito, poiché gli aumenti per i singoli reati satellite erano di modesta entità e quindi non richiedevano una motivazione analitica particolarmente ampia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come reato più grave ai fini della determinazione della pena in continuazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
contestato come reato associativo e richiamato quale reato satellite nel calcolo della continuazione
art. 61-bis c.p.
usato come aggravante del reato più grave ai fini della pena base
art. 597 c.p.p.
non è violato il divieto di reformatio in peius se cambia la struttura del reato continuato o la qualificazione del reato più grave e la pena finale non diventa più grave
art. 81 c.p.
regola il reato continuato e gli aumenti di pena per i reati satellite; gli aumenti devono essere distinti e proporzionati
art. 81, comma 2, c.p.
gli aumenti per i singoli reati satellite possono essere di modesta entità senza necessità di motivazione analitica particolarmente dettagliata
art. 132 c.p.
richiamato per affermare che il potere discrezionale nella dosimetria non è abusato quando gli aumenti sono esigui e proporzionati
art. 597 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius nel giudizio di impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il divieto di reformatio in peius non impedisce di applicare un aumento più elevato per un singolo fatto in continuazione se muta la struttura del reato continuato o la qualificazione del reato più grave, purché la pena complessiva non sia aggravata.
- In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e determinare distintamente gli aumenti per i reati satellite; tuttavia, quando gli aumenti sono di esigua entità, la motivazione può essere sintetica, purché consenta di verificare proporzione, rispetto dei limiti legali e assenza di un surrettizio cumulo materiale.
- La sufficienza della motivazione sulla dosimetria della pena va apprezzata in relazione all'entità concreta degli aumenti: minore è l'incremento sanzionatorio, minore è il grado di approfondimento motivazionale richiesto.
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