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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21513/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riccardi impugnava l'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli. La doglianza principale sosteneva che la Corte di cassazione avesse commesso un "errore di fatto" di natura percettiva nella valutazione del ruolo di esecutore materiale attribuito a Riccardi nell'omicidio di Francesco Tessitore (19/05/1996). La difesa contestava l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Paolo Di Grazia, che aveva confessato l'omicidio e aveva indicato Riccardi come complice, lamentando la mancanza di adeguata corroborazione e una errata interpretazione delle consulenze tecniche (Di Meo e Baiano) e richiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato i principi che delimitano la fattispecie dell'errore di fatto suscettibile di revoca e ha ritenuto che non sussistesse alcun errore percettivo nella lettura degli atti da parte della Cassazione. È stato affermato che la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Di Grazia era stata analitica e correttamente correlata agli accertamenti immediati e alle consulenze tecniche; le censure difensive costituivano una mera rivalutazione del compendio probatorio non consentita con il rimedio straordinario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 6.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Istituisce il ricorso straordinario in materia penale; il rimedio ha natura eccezionale e opera solo nei casi espressamente previsti, limitandosi agli errori materiali o di percezione della Corte di cassazione e non consentendo il sindacato di valutazioni di merito.

  • art. 6, legge 19 aprile 2001, n. 128

    Disposizione che ha introdotto l'art. 625-bis; citata per il riferimento storico-normativo che ne motiva l'interpretazione restrittiva.

  • art. 395, comma 5, cod. proc. civ.

    Richiamato analogicamente per delimitare l'errore di fatto (errore revocatorio) come travisamento degli atti e per stabilire i canoni interpretativi sull'intangibilità del giudicato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la motivazione della sentenza; la mancata riproduzione di argomenti in sentenza non implica automaticamente che non siano stati letti: spetta al ricorrente dimostrare che l'omesso esame dipende da una svista percettiva e che fosse decisivo.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Rilevato nel contesto della valutazione della chiamata in correità: non prescrive una rigida sequenza tra accertamento della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva, che devono essere valutati unitariamente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che il ricorso straordinario possa sostituirsi a rimedi ordinari o invocare interpretazioni alternative dell'ambito di sindacato consentito in cassazione; non legittima ricostruzioni di tipo revocatorio non previste dall'art. 625-bis.

  • art. 6 (riferimento per la sanzione)

    Citato in relazione alla determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende (3.000 euro) per la proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è rimedio eccezionale e disciplinato restrittivamente: può fondarsi solo su errori materiali o di percezione della Corte di cassazione e non su una nuova valutazione del merito.
  • Per ottenere l'annullamento per "errore di fatto" occorre dimostrare che la Corte di cassazione abbia commesso una svista percettiva o un'omissione decisiva la cui rettifica avrebbe determinato decisione diversa; mere contestazioni della valutazione delle prove non sono sufficienti.
  • La valutazione della chiamata in correità e delle dichiarazioni del collaboratore richiede un esame unitario della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva: il giudice può fondare la decisione anche in assenza di riscontri esterni purché tale valutazione risulti coerente e congrua nel complesso probatorio.
  • L'omissione motivazionale è rilevante ai fini dell'errore di fatto solo se è riconducibile a una 'svista materiale' che abbia impedito la considerazione di un motivo decisivo, e l'onere di provarlo grava sul ricorrente.
  • Se il ricorso si limita a proporre una diversa lettura o riconsiderazione della dinamica fattuale o della forza probatoria degli elementi acquisiti, verrà dichiarato inammissibile: la strada corretta è il rimedio ordinario se compatibile, non il 625-bis.
  • Proporre un ricorso straordinario infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni (versamento alla cassa delle ammende).

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