Cassazione Penale, Sentenza n. 29209/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.), denunciando violazione di legge in relazione all'art. 385, comma 4, c.p. e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal comma 4 nonostante l'imputato si fosse presentato spontaneamente alla struttura penitenziaria prima della definizione della vicenda giudiziaria; la costituzione in carcere era avvenuta dopo sette mesi dall'evasione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha affermato che l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. richiede la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna senza rilevare un termine temporale: ciò che conta è l'atto volontario, ricettizio e manifesto che interrompe lo status di latitanza. Pertanto la Corte d'appello aveva errato nel negare l'attenuante basandosi unicamente sulla durata della latitanza. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante e la pena è stata rideterminata in 10 mesi di reclusione (pena base 1 anno, ridotta di 1/6 per l'apprezzabile durata della latitanza) in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. L), c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
L'attenuante si applica quando l'evaso "si costituisce volontariamente in carcere prima della sentenza di condanna"; la Corte interpreta la norma come richiedente solo la costituzione volontaria e ricettizia prima della condanna, senza che rilevi il tempo intercorso o le motivazioni dell'atto
art. 620, comma 1, lett. L), c.p.p.
citato integralmente nella sentenza impugnata come base per l'annullamento e la rideterminazione della pena
Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento limitato, di rideterminare la pena senza rinvio; qui è stato utilizzato per rideterminare la pena riconoscendo l'attenuante ex art. 385, comma 4, c.p.
Massime di principio
- La circostanza attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p. richiede una costituzione volontaria e manifestabile in carcere prima della sentenza: il tempo trascorso dall'evasione non è di per sé ostativo
- I motivi che hanno indotto l'evaso a costituirsi (anche egoistici) non invalidano l'attenuante: la norma premia il ripristino dello status detentivo come elemento oggettivo di ravvedimento
- Per ottenere l'attenuante è necessario un atto oggettivo, visibile e ricettizio (es. consegna alle forze dell'ordine o presentazione alla casa di reclusione) che renda manifesto il venir meno della latitanza
- Se il giudice d'appello nega l'attenuante basandosi solo sulla durata della latitanza commette errore di diritto; la valutazione deve invece concentrarsi sulla volontarietà e manifesta efficacia dell'atto di costituzione
- In presenza di annullamento limitato, la Corte di cassazione può rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio, riconoscendo l'attenuante quando i presupposti oggettivi risultano già accertati
Testo integrale
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