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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29209/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.), denunciando violazione di legge in relazione all'art. 385, comma 4, c.p. e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal comma 4 nonostante l'imputato si fosse presentato spontaneamente alla struttura penitenziaria prima della definizione della vicenda giudiziaria; la costituzione in carcere era avvenuta dopo sette mesi dall'evasione

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha affermato che l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. richiede la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna senza rilevare un termine temporale: ciò che conta è l'atto volontario, ricettizio e manifesto che interrompe lo status di latitanza. Pertanto la Corte d'appello aveva errato nel negare l'attenuante basandosi unicamente sulla durata della latitanza. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante e la pena è stata rideterminata in 10 mesi di reclusione (pena base 1 anno, ridotta di 1/6 per l'apprezzabile durata della latitanza) in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. L), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    L'attenuante si applica quando l'evaso "si costituisce volontariamente in carcere prima della sentenza di condanna"; la Corte interpreta la norma come richiedente solo la costituzione volontaria e ricettizia prima della condanna, senza che rilevi il tempo intercorso o le motivazioni dell'atto

  • art. 620, comma 1, lett. L), c.p.p.

    citato integralmente nella sentenza impugnata come base per l'annullamento e la rideterminazione della pena

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento limitato, di rideterminare la pena senza rinvio; qui è stato utilizzato per rideterminare la pena riconoscendo l'attenuante ex art. 385, comma 4, c.p.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p. richiede una costituzione volontaria e manifestabile in carcere prima della sentenza: il tempo trascorso dall'evasione non è di per sé ostativo
  • I motivi che hanno indotto l'evaso a costituirsi (anche egoistici) non invalidano l'attenuante: la norma premia il ripristino dello status detentivo come elemento oggettivo di ravvedimento
  • Per ottenere l'attenuante è necessario un atto oggettivo, visibile e ricettizio (es. consegna alle forze dell'ordine o presentazione alla casa di reclusione) che renda manifesto il venir meno della latitanza
  • Se il giudice d'appello nega l'attenuante basandosi solo sulla durata della latitanza commette errore di diritto; la valutazione deve invece concentrarsi sulla volontarietà e manifesta efficacia dell'atto di costituzione
  • In presenza di annullamento limitato, la Corte di cassazione può rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio, riconoscendo l'attenuante quando i presupposti oggettivi risultano già accertati

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