Cassazione Penale, Sentenza n. 16949/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 20/05/2022 che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate (uso di arma impropria: una bottiglia). Il ricorrente censura: 1) eccessività della pena (violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione della funzione rieducativa e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto legittima la qualificazione delle lesioni come aggravate dall'uso di un'arma impropria (bottiglia) secondo consolidato orientamento giurisprudenziale; ha confermato la correttezza della motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi; ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la graduazione della pena, spettando al giudice di merito ampia discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; ha rilevato l'improcedibilità della sospensione condizionale anche in considerazione della precedente revoca (art. 168 cod. pen.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare richiamando la deroga normativa introdotta durante l'emergenza, la Corte ne prende atto come regola procedurale applicabile al caso.
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)
Richiamato insieme all'art. 23 d.l. 137/2020 per giustificare il trattamento cartolare del procedimento di impugnazione.
legge 18 aprile 1975 n.110, art. 4, comma 2
Secondo la Corte, la disposizione supporta l'interpretazione per cui anche strumenti non da punta o taglio, come una bottiglia, possono essere considerati armi improprie se, in particolari circostanze, sono idonei all'offesa alla persona.
art. 612 c.p.
Richiamato in relazione all'aggravante relativa all'uso di arma impropria nel contesto di minaccia/aggressione; la Corte collega la fattispecie alle sue pronunce su analoghe aggravanti.
art. 585 c.p.
Richiamato come ulteriore riferimento giurisprudenziale che considera strumenti impropri come armi ai fini delle aggravanti per lesioni quando usati in contesti aggressivi.
Decreto legislativo n.150 del 2022
La Corte osserva che la liberatoria parziale non ha eliminato la perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni; il reato resta perseguibile anche dopo le modifiche normative richiamate.
art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen.
La liberatoria parziale ha eliso l'aggravante teleologica originariamente contestata (finalità della rapina), ma non ha estinto la perseguibilità del reato di lesioni.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte ricorda che la commisurazione della pena e la scelta della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che deve comunque motivare secondo i criteri di tali articoli; il sindacato di legittimità sulla scelta del quantum è pertanto limitato.
art. 168 cod. pen.
Richiamato in relazione alla revoca della precedente sospensione condizionale: la revoca preclude la concessione del beneficio in capo al medesimo imputato nelle vicende successive.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per ragioni che non escludono profili di colpa nella formulazione dei motivi.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici e aspecifici sull'eccessività della pena sono frequentemente dichiarati inammissibili: la corte richiede argomentazioni precise e congrue contestazioni del calcolo della pena fatta dal giudice di merito.
- La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.) è ampia; il sindacato di legittimità è limitato e si concentra sulla adeguatezza e sufficienza della motivazione piuttosto che sul merito della valutazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche con il riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice; non è richiesto un esame esaustivo di tutti gli elementi favorevoli evocati dalla difesa.
- Una bottiglia può essere qualificata come arma impropria se utilizzata in un contesto aggressivo o minaccioso: valutazione fattuale che la giustizia di merito compie tenendo conto delle circostanze di tempo e luogo.
- La revoca preventiva della sospensione condizionale costituisce ostacolo rilevante alla concessione di un nuovo beneficio di sospensione; tale questione si risolve applicando l'art. 168 cod. pen.
- La liberatoria parziale del danneggiato può incidere su specifiche aggravanti teleologiche ma non necessariamente estingue la procedibilità o la competenza del giudice per il reato, a meno che la norma lo preveda espressamente.
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