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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16949/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 20/05/2022 che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate (uso di arma impropria: una bottiglia). Il ricorrente censura: 1) eccessività della pena (violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione della funzione rieducativa e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto legittima la qualificazione delle lesioni come aggravate dall'uso di un'arma impropria (bottiglia) secondo consolidato orientamento giurisprudenziale; ha confermato la correttezza della motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi; ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la graduazione della pena, spettando al giudice di merito ampia discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; ha rilevato l'improcedibilità della sospensione condizionale anche in considerazione della precedente revoca (art. 168 cod. pen.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Il procedimento è stato trattato in forma cartolare richiamando la deroga normativa introdotta durante l'emergenza, la Corte ne prende atto come regola procedurale applicabile al caso.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamato insieme all'art. 23 d.l. 137/2020 per giustificare il trattamento cartolare del procedimento di impugnazione.

  • legge 18 aprile 1975 n.110, art. 4, comma 2

    Secondo la Corte, la disposizione supporta l'interpretazione per cui anche strumenti non da punta o taglio, come una bottiglia, possono essere considerati armi improprie se, in particolari circostanze, sono idonei all'offesa alla persona.

  • art. 612 c.p.

    Richiamato in relazione all'aggravante relativa all'uso di arma impropria nel contesto di minaccia/aggressione; la Corte collega la fattispecie alle sue pronunce su analoghe aggravanti.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato come ulteriore riferimento giurisprudenziale che considera strumenti impropri come armi ai fini delle aggravanti per lesioni quando usati in contesti aggressivi.

  • Decreto legislativo n.150 del 2022

    La Corte osserva che la liberatoria parziale non ha eliminato la perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni; il reato resta perseguibile anche dopo le modifiche normative richiamate.

  • art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen.

    La liberatoria parziale ha eliso l'aggravante teleologica originariamente contestata (finalità della rapina), ma non ha estinto la perseguibilità del reato di lesioni.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    La Corte ricorda che la commisurazione della pena e la scelta della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che deve comunque motivare secondo i criteri di tali articoli; il sindacato di legittimità sulla scelta del quantum è pertanto limitato.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla revoca della precedente sospensione condizionale: la revoca preclude la concessione del beneficio in capo al medesimo imputato nelle vicende successive.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per ragioni che non escludono profili di colpa nella formulazione dei motivi.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici e aspecifici sull'eccessività della pena sono frequentemente dichiarati inammissibili: la corte richiede argomentazioni precise e congrue contestazioni del calcolo della pena fatta dal giudice di merito.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.) è ampia; il sindacato di legittimità è limitato e si concentra sulla adeguatezza e sufficienza della motivazione piuttosto che sul merito della valutazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche con il riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice; non è richiesto un esame esaustivo di tutti gli elementi favorevoli evocati dalla difesa.
  • Una bottiglia può essere qualificata come arma impropria se utilizzata in un contesto aggressivo o minaccioso: valutazione fattuale che la giustizia di merito compie tenendo conto delle circostanze di tempo e luogo.
  • La revoca preventiva della sospensione condizionale costituisce ostacolo rilevante alla concessione di un nuovo beneficio di sospensione; tale questione si risolve applicando l'art. 168 cod. pen.
  • La liberatoria parziale del danneggiato può incidere su specifiche aggravanti teleologiche ma non necessariamente estingue la procedibilità o la competenza del giudice per il reato, a meno che la norma lo preveda espressamente.

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