Sentenza n. 1162/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero all'erogazione complessiva di euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione della sentenza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, mediante l'emissione dei buoni elettronici di spesa per complessivi euro 1.000,00. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da esercitarsi nell'ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; ogni ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato i presupposti per ordinare l'integrale esecuzione del titolo giudiziale e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge Pinto; l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 91 c.p.c., come base per porre le spese del giudizio a carico dell'amministrazione soccombente.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento entro un termine perentorio e di nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice: l'incarico non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'incarico è svolto senza compenso autonomo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all'attività sostitutiva esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una fattispecie di responsabilità amministrativa.
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