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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8117/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Bellona per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 349 c.p.p. e della L. n. 191/78 (art. 11) per presunta arbitrarietà dell'arresto in flagranza, sostenendo che i carabinieri avrebbero tenuto una condotta pretestuosa, reiteratamente chiedendo l'esibizione dei documenti nonostante la conoscenza pregressa e avendo prima richiesto lo spostamento del motoveicolo; l'arresto sarebbe stato operato con violenza e imprudenza, cagionando la frattura del braccio del ricorrente; (ii) violazione e omessa applicazione dell'art. 393-bis c.p., poiché la condotta del ricorrente sarebbe stata una resistenza passiva a fronte di un'azione sproporzionata degli operanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su una rivalutazione di fatti e della motivazione del giudice di convalida (che aveva ritenuto credibile la versione convergente dei cinque carabinieri e compatibili le lesioni con la reazione del ricorrente volta a sottrarsi all'ammanettamento). È richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro la convalida dell'arresto può sindacare solo vizi di illegittimità (titolo del reato, sussistenza della flagranza, rispetto dei termini) ed esclude la riesamina dei profili di merito e della motivazione fattuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la convalida dell'arresto; il ricorrente denunciava violazione per presunta arbitrarietà dell'arresto, ma la Corte ha ritenuto la questione incidentale e fondata su accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 11 L. n. 191/78

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittima attività degli operanti (richiesta reiterata di esibire documenti); la Corte non ha valutato nel merito tali allegazioni in sede di cassazione sulla convalida.

  • art. 393-bis cod. pen.

    Riferimento invocato dal ricorrente come causa di esclusione o attenuazione della responsabilità per una presunta resistenza passiva a fronte di azione sproporzionata; la Corte non ha potuto esaminare tale profilo essendo esso ancorato a valutazioni di fatto proprie del giudice di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016 (Saluci, Rv. 267071)

    Richiamo alla prassi consolidata che limita il sindacato in cassazione contro la convalida dell'arresto ai soli vizi di illegittimità formali e procedurali, escludendo la riesamina delle questioni di fatto e delle motivazioni che attengono al merito della responsabilità penale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso la convalida dell'arresto è ammissibile solo per vizi di illegittimità (es. titolo del reato, esclusione della flagranza, violazione dei termini procedurali); non è lo strumento per rinnovare la valutazione dei fatti o della credibilità delle parti.
  • Allegazioni di violenza o condotte illegittime da parte degli operatori dell'ordine pubblico che richiedono una rivalutazione fattuale devono essere inizialmente dedotte e provate davanti al giudice di merito; in Cassazione tali profili sono in genere inammissibili se si traducono in una richiesta di riconsiderare la motivazione.
  • Se si intende contestare la convalida per motivi legali rilevanti, la strategia difensiva deve concentrarsi su vizi procedurali o giuridici puntuali (mancata sussistenza della flagranza, irregolarità formali nella convalida, violazione di termini), corredandoli di elementi processuali idonei.
  • L'invocazione di norme sostanziali esimenti o attenuanti (es. presunte giustificazioni per resistenza) va sollevata e sviluppata nel merito processuale: in sede di impugnazione della convalida la loro valutazione è spesso preclusa se comporta accertamenti fattuali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di equivalente (qui euro 3.000), quindi valutare il rapporto rischio/beneficio prima di proporre impugnazioni sussunte a questioni di fatto.

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