Cassazione Penale, Sentenza n. 18884/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni personali aggravate (uso di armi e motivi futili) sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'aggravante dei "futili motivi", poiché il diverbio sarebbe stato originato dall'offeso (minaccia con bastone e sottrazione del giubbotto) e non dall'imputato; 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valorizzato il risarcimento e avendo errato nel ritenere plurime precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale; inoltre censure relative alla dosimetria della pena e alla violazione dell'art. 133 cod. pen., e richiesta di non procedere per la necessità della querela a seguito della L. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante dei futili motivi: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che l'alterco era sorto per il valore di un pacchetto di sigarette e che l'allontanamento dell'imputato per prendere un coltello di 30 cm e una mezzaluna e il successivo ritorno a colpire costituiscono comportamento compatibile con la sussistenza dei "motivi futili". Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sull'esclusione delle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato il diniego facendo leva sulla gravità della condotta, sull'uso di armi e sui precedenti penali per reati violenti; la decisione rientra nella discrezionalità del giudice e la motivazione è stata considerata sufficiente. Le censure sulla dosimetria e sull'art. 133 cod. pen. sono state dichiarate precluse perché non tempestivamente dedotte in appello. La richiesta di dichiarare il difetto della condizione di procedibilità (querela) è stata respinta: la contestazione dell'aggravante per l'uso dell'arma mantiene la procedibilità d'ufficio ai sensi delle norme richiamate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'aggravante dei "futili motivi" come applicabile quando lo stimolo esterno è di tal levità, banalità e sproporzione rispetto al reato da risultare un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento; nel caso di specie il divergente motivo era un pacchetto di sigarette e il successivo comportamento (recupero e uso di armi) giustificava l'aggravante
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche sono oggetto di giudizio discrezionale del giudice che, se le esclude, deve fornire motivazione sufficiente; la Corte ha ritenuto legittimo basare il diniego anche su un solo dato negativo prevalente (gravità del fatto, uso di armi, precedenti per reati violenti)
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la cassazione ha rilevato che questioni relative alla dosimetria fondate su elementi fattuali non dedotti in appello sono precluse in cassazione e non possono essere esaminate per la prima volta
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Regola di preclusione delle censure in cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui vizi della motivazione richiamabili a fatti non segnalati in appello non possono essere proposti per la prima volta in sede di legittimità
art. 582, comma 2 e art. 585, comma 1 cod. pen.
Norme che regolano la procedibilità: la presenza dell'aggravante per l'uso di armi mantiene la procedibilità d'ufficio nonostante le modifiche intervenute dalla L. 150/2022
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modifiche)
Fattispecie procedurale che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha operato ai sensi della disciplina emergenziale e delle successive proroghe
art. 616 c.p.p. (L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma sui provvedimenti economici a carico del ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'aggravante per "futili motivi" è applicata se il motivo scatenante è di tale banalità o sproporzione rispetto al reato da poter essere considerato un pretesto per l'espressione di un impulso violento: anche una discussione su un oggetto di modico valore (es. un pacchetto di sigarette) può integrare la fattispecie quando la reazione sia manifesta e sproporzionata (es. uso di armi)
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il diniego può essere motivato anche richiamando un unico elemento negativo prevalente (gravità del fatto, modalità della condotta, precedenti per reati violenti), purché la motivazione sia congrua e sufficiente
- In cassazione non possono essere sollevati per la prima volta profili di vizio della motivazione fondati su elementi fattuali non dedotti nell'appello: questioni di dosimetria o di valutazione delle circostanze vanno articolate già in grado di appello o sono precluse
- La presenza di circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio (es. uso di arma) neutralizza, ai fini della procedibilità, gli effetti di norme che richiedano la querela per determinate fattispecie, quindi la querela non impedisce l'azione penale se permane l'elemento che rende la procedibilità d'ufficio
- Il deposito del ricorso senza intervento delle parti è ammesso in particolari discipline normative emergenziali e le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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