Cassazione Penale, Ordinanza n. 06340/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in punto di sussunzione del fatto nella norma incriminatrice, sostenendo in sostanza che il documento contestato non integrasse la fattispecie. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita a censure generiche e assertive sulla ricostruzione del fatto, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito e senza prospettare un concreto travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 497-ter, comma 1, n. 1 c.p.
La disposizione punisce anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur non riproducendo fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualità personale di chi li usa e sul potere connesso al loro uso.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
È richiamata a supporto del principio secondo cui la manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, Rubino
È richiamata per affermare che l'art. 497-ter c.p. include anche documenti che simulano la funzione di quelli autentici, pur senza riprodurli fedelmente.
Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno
È richiamata nello stesso senso, a sostegno dell'ampia nozione di documenti idonei a ingannare prevista dall'art. 497-ter c.p.
Massime di principio
- Integra il delitto di cui all'art. 497-ter c.p. non solo la riproduzione fedele di segni distintivi o documenti di identificazione, ma anche la detenzione di supporti che ne simulino la funzione e siano concretamente idonei a ingannare i destinatari sulla qualità soggettiva di chi li usa.
- Ai fini del controllo di legittimità, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure meramente assertive o generiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza specifica deduzione di travisamento della prova.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La motivazione della Corte di cassazione può arrestarsi alla verifica della manifesta infondatezza e della genericità dei motivi quando la sentenza di merito abbia già spiegato in modo congruo gli elementi fattuali che rendono il documento o il contrassegno idoneo a ingannare.
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