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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23975/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale svolto presso uno studio di servizi contabili, nel corso del quale emersero crediti IVA esposti in dichiarazione per alcuni anni d’imposta senza corrispondenti registrazioni documentali idonee a giustificarli. L’Ufficio notificò separati atti ai contribuenti e ai professionisti dello studio, irrogando sanzioni per infedele dichiarazione. Nel giudizio qui esaminato, il professionista impugnò l’atto di contestazione che lo individuava come coautore della violazione, in concorso con la cliente autrice principale. La CTP accolse solo parzialmente il ricorso, ritenendo il professionista responsabile in concorso ma riqualificando la violazione da infedele dichiarazione a omessa dichiarazione e riducendo la sanzione alla misura fissa. In appello l’Agenzia contestò tale impostazione, sostenendo che la sanzione dovesse restare quella proporzionale prevista per l’infedele dichiarazione e che il concorso del professionista fosse disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997. La CTR rigettò l’appello, ritenendo che fosse inammissibile perché svolto per relationem e, comunque, applicando la disciplina dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. In cassazione l’Agenzia articolò cinque motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello nonostante contenesse censure specifiche sulla determinazione della sanzione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità per ultrapetizione, avendo la CTR deciso su un preteso difetto di motivazione della sentenza di primo grado, questione non devoluta; 3) violazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, dell’art. 2 e 10 l. n. 80/2003 e dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997, per l’erronea limitazione della responsabilità sanzionatoria ai soli clienti; 4) ulteriore violazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 e dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR applicato la norma oltre il suo ambito; 5) violazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997, per l’esclusione della sanzione proporzionale al coautore della dichiarazione infedele.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello: dall’atto di appello emergeva infatti una censura specifica sulla determinazione della sanzione e il richiamo a un’altra sentenza della CTR costituiva un supporto argomentativo, non un rinvio acritico. Ha inoltre ravvisato la nullità della decisione per ultrapetizione, perché la CTR aveva affrontato un tema diverso da quello devoluto, soffermandosi sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado anziché sulla questione, specificamente dedotta, della modifica del titolo e del criterio di quantificazione della sanzione. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché riguardavano statuizioni di merito svolte ad abundantiam dopo che la CTR si era già spogliata della potestas iudicandi con la pronuncia di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello erariale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’appello nel processo tributario non richiede una formulazione rigidamente formalistica: è sufficiente una chiara e non equivoca esposizione, anche sommaria, dei punti della decisione che si intendono contestare, desumibile dall’intero atto di impugnazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La specificità del ricorso per cassazione è stata ritenuta integrata mediante la trascrizione dell’atto di appello rilevante ai fini del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni non devolute né mutare il petitum o la causa petendi; la CTR è incorsa in ultrapetizione affrontando un difetto di motivazione non dedotto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La censura dell’Agenzia era diretta a far valere la nullità della sentenza per carenza motivazionale, ma la Corte ha ricondotto il vizio decisivo all’omessa pronuncia sul motivo di appello effettivamente proposto.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 36, comma 2, n. 4, per denunciare la nullità della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del requisito di motivazione della decisione.

  • art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    La norma limita, in deroga al principio personalistico, la responsabilità sanzionatoria ai rapporti fiscali propri della società o dell’ente con personalità giuridica; nel caso concreto è stata ritenuta inapplicabile perché la violazione riguardava il rapporto fiscale dei clienti, non della società di servizi contabili.

  • art. 2 e art. 10 l. n. 80/2003

    Richiamati come norme di contesto della disciplina che la CTR aveva interpretato in modo non condiviso dall’Agenzia.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria relativa alla dichiarazione infedele, che l’Agenzia riteneva applicabile in misura proporzionale anche al professionista coautore della violazione.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per evidenziare la diversa fattispecie dell’omessa dichiarazione, che la CTP aveva impropriamente utilizzato per ridurre la sanzione.

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    In caso di concorso di persone nella violazione tributaria, ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista per la violazione commessa.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. n. 176/2020

    Richiamato solo per la trattazione con conclusioni scritte del Procuratore generale, senza incidenza sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va dichiarata solo quando dall’atto, considerato complessivamente, non sia possibile individuare in modo chiaro i capi della decisione censurati e l’oggetto del riesame richiesto.
  • Il rinvio a un precedente giurisprudenziale contenuto nell’atto di appello non determina di per sé difetto di specificità, se il richiamo serve a corroborare una censura autonomamente individuabile e non si traduce in adesione acritica a un altro provvedimento.
  • Il giudice di appello che dichiari inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità esaurisce la propria potestas iudicandi sul merito; le ulteriori considerazioni sul merito rese in sentenza sono ad abundantiam e non possono fondare un autonomo interesse a impugnarle.
  • Sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice si pronuncia su una questione diversa da quella devoluta con l’impugnazione, mutando di fatto il thema decidendum.
  • In materia di sanzioni tributarie, l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 opera solo per i rapporti fiscali propri della società o dell’ente con personalità giuridica e non può essere esteso a ipotesi in cui la violazione riguardi il rapporto fiscale di soggetti diversi.
  • Nel concorso di persone nella violazione tributaria, la sanzione segue la regola dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo che ricorrano specifiche deroghe normative effettivamente applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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