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Sentenza

Sentenza n. 1400/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza n. 204/2022 del Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 204/2022 del Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro, emessa il 18 novembre 2022. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza. Con memoria del 21 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta ottemperanza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell’amministrazione alle spese, evidenziando che l’adempimento era avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l’interesse azionato in conseguenza dell’intervenuta esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il giudizio è stato definito senza ulteriori statuizioni sull’ottemperanza, poiché l’amministrazione aveva adempiuto. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione dell’azione. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiarare cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione perché l’amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente l’interesse del ricorrente.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione se l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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