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Ordinanza

Ordinanza n. 8965/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - delle graduatorie nazionali di merito nominative per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per l'a.a. 2025/2026, pubblicate nell'area riservata del portale CINECA Universitaly in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 337,3, è stata assegnata all'Università dell'Aquila anziché all'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli (sua prima scelta), e nella parte in cui la controinteressata è stato assegnato a quest'ultima sede con punteggio inferiore; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, in particolare dell’art. 1 e gli degli Allegati 1, 2 e 3, recante la modifica dei criteri per la formazione delle graduatorie e l'introduzione di nove sezioni di merito con attribuzione di punteggi aggiuntivi forfettari; - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 e del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, limitatamente alle parti in cui disciplinano o rinviano all'algoritmo di scorrimento delle sedi in contrasto con l'ordine meritocratico; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di assegnazione delle sedi universitarie generati dal sistema informatico CINECA.

Giustizia amministrativa202603386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di merito per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, unitamente ai decreti ministeriali disciplinanti i criteri di formazione delle graduatorie e l'algoritmo di assegnazione delle sedi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, iscritta al semestre filtro di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ha impugnato la graduatoria dell'8 gennaio 2026 e i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025 e 1115/2025, contestando la propria assegnazione all'Università dell'Aquila, indicata come ottava preferenza, anziché all'Ateneo di Napoli, indicato come prima scelta. Ha dedotto la violazione dell'ordine meritocratico e dei criteri di assegnazione delle sedi, evidenziando che una controinteressata, collocata in posizione deteriore e con punteggio inferiore, sarebbe stata assegnata alla sede di Napoli. In particolare, la controinteressata risultava nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 con la dicitura “In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede”, non compariva nella graduatoria del 21 gennaio 2026 relativa allo scorrimento e compariva infine come assegnata alla sede di Napoli nella graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. La ricorrente ha chiesto l'ammissione cautelare con riserva e in sovrannumero presso l'Ateneo di Napoli. È emerso, inoltre, che il ricorso non impugnava specificamente la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, pubblicata e conosciuta dalla ricorrente, con possibile sopravvenuta carenza di interesse per mancata tempestiva impugnazione dell'atto conclusivo della procedura.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né l'istanza cautelare. Ha rilevato d'ufficio possibili profili di improcedibilità, poiché la graduatoria dell'8 gennaio 2026 avrebbe natura provvisoria o endoprocedimentale e la lesione si sarebbe definitivamente consolidata con la graduatoria finale del 28 gennaio 2026, non specificamente impugnata nei termini. Ha tuttavia ritenuto necessario acquisire chiarimenti istruttori sulla concreta assegnazione della controinteressata, poiché la documentazione evidenzia una possibile deroga al criterio previsto dal d.m. n. 1115/2025, secondo cui i candidati devono essere assegnati alla prima sede utile nell'ordine delle preferenze, in base al punteggio conseguito. Ministero, Cineca e Università “Luigi Vanvitelli” sono stati onerati di depositare entro venti giorni una relazione documentata sui significati della dicitura “In attesa”, sui parametri e requisiti dell'assegnazione, sulla possibile prenotazione anticipata della sede di Napoli, sulle relative ragioni e su ogni ulteriore circostanza utile. Il TAR ha disposto anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati della graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. Gli adempimenti di pubblicazione devono essere eseguiti entro venti giorni, con deposito della prova entro i successivi dieci, a pena di improcedibilità. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. L'ordinanza richiama, in caso di mancato adempimento istruttorio, la possibile applicazione dell'art. 116 c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate per l'acquisizione di documentazione e chiarimenti istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Il TAR segnala che, in caso di mancato adempimento alla richiesta istruttoria, potrà applicarsi la regola di giudizio relativa alla valutazione del comportamento processuale della parte inadempiente.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025, Allegati 1 e 3

    prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto

    La disciplina ministeriale è indicata come criterio di prima assegnazione delle sedi e costituisce il parametro rispetto al quale il TAR ravvisa una possibile difformità nell'assegnazione della controinteressata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, la graduatoria definitiva che conclude la sequenza procedimentale e consolida la posizione degli aspiranti deve essere specificamente impugnata nei termini di legge; la mancata impugnazione può determinare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali.
  • Il generico riferimento, nell'epigrafe del ricorso, a ogni atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale non sostituisce l'onere di individuare e impugnare specificamente l'atto conclusivo della procedura, quando da esso deriva la lesione definitiva.
  • Quando la documentazione di una procedura selettiva evidenzia che un candidato con punteggio inferiore e posizione deteriore è stato assegnato a una sede preferita rispetto a un candidato meglio classificato, il giudice può disporre chiarimenti istruttori per verificare i parametri applicati, la cronologia dell'assegnazione e l'eventuale prenotazione anticipata della sede.
  • Nelle controversie riguardanti graduatorie nazionali con un numero elevato di candidati potenzialmente controinteressati, ricorre una difficoltà oggettiva che può giustificare l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con prescrizione degli elementi necessari a garantire la conoscibilità del ricorso.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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